Art. 16 
 
                            Anticipazioni 
 
  1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera  puo'  erogare
anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento  dell'importo
del contratto. 
  2. Anticipazioni superiori  al  limite  di  cui  al  comma  1  sono
consentite in uno dei seguenti casi: 
    a) se sono imposte da disposizioni inderogabili  della  normativa
locale; 
    b) quando, in base alla prassi locale, e' altrimenti  impossibile
ottenere la prestazione; 
    c) quando ricorrono  concrete,  oggettive  e  comprovate  ragioni
specificamente indicate dal RUP. 
  2. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all'articolo  7,
comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del
10 per cento, secondo le modalita'  previste  dai  commi  da  3  a  5
dell'articolo 15.