Art. 20 
 
                 Collaudo e verifica di conformita' 
 
  1. L'esecuzione dei contratti e' soggetta a collaudo o verifica  di
conformita' della regolare esecuzione: 
    a) per i contratti di importo pari o superiore a  un  milione  di
euro, e' svolta da una commissione composta da tre  dipendenti  della
Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti  nel  Paese
in possesso di idonea professionalita' e che non abbiano svolto altre
attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica; 
    b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore  a
un milione di euro e pari o  superiore  alle  soglie  previste  dalle
direttive europee e' svolta da un dipendente della sede estera  o  di
altre amministrazioni pubbliche presenti nel  Paese  in  possesso  di
idonea professionalita'  e  che  non  abbia  svolto  altre  attivita'
nell'ambito del contratto oggetto di verifica; 
    c) per i contratti di lavori non inclusi  nella  lettera  a),  e'
svolta dal direttore dei lavori; 
    d) per i contratti di  servizi  e  forniture  non  inclusi  nelle
lettere a) e b), e' svolta dal responsabile unico del procedimento. 
  2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se  necessario,
anche il collaudo statico. 
  3. Se nella  sede  estera  o  in  altre  amministrazioni  pubbliche
presenti nel Paese non sono in servizio  dipendenti  in  possesso  di
idonea professionalita', il collaudo o  la  verifica  di  conformita'
sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del  presente
regolamento, tra soggetti esterni  anche  locali  in  possesso  delle
specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa  a
copertura dei rischi professionali. 
  4. Si osservano i termini di cui all'articolo  102,  comma  3,  del
codice. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo  dell'articolo  102,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art. 102  (Collaudo  e  verifica  di  conformita').-
          (Omissis). 
              3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
          avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei  lavori
          o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal  decreto
          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
          comma 8, di particolare  complessita'  dell'opera  o  delle
          prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine  puo'
          essere elevato sino ad un anno. Il certificato di  collaudo
          o il certificato di verifica di  conformita'  ha  carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dalla sua emissione. Decorso tale termine, il  collaudo  si
          intende tacitamente approvato ancorche' l'atto  formale  di
          approvazione non sia stato  emesso  entro  due  mesi  dalla
          scadenza del medesimo termine.».