Art. 14 
               Istruttoria e gestione degli interventi 
 
  1. Una volta completata l'istruttoria di ciascun progetto,  l'ISMEA
ne delibera  l'approvazione  e  trasmette  al  Ministero  un'apposita
scheda contenente la descrizione di  ciascun  progetto  approvato  ai
fini della verifica della  coerenza  con  la  normativa  vigente.  Il
Ministero  provvede  alla  notifica  del  progetto  alla  Commissione
europea   per   l'autorizzazione   di    competenza.    Nelle    more
dell'autorizzazione, l'ISMEA puo' stipulare gli  accordi  di  cui  al
precedente art. 13, comma 3, sottoponendo  gli  stessi  a  condizione
risolutiva. 
  2. L'ISMEA controlla,  l'esecuzione  dell'intervento  per  l'intera
durata, per  verificare  il  rispetto  degli  obiettivi  fissati  nel
progetto approvato e autorizzato. A tal fine l'ISMEA,  per  tutta  la
durata dell'intervento, ha anche il diritto di: 
  a)  designare  almeno   un   proprio   rappresentante   nell'organo
amministrativo della societa' destinataria dell'intervento; 
  b)  designare  almeno  un  proprio  rappresentante  nell'organo  di
controllo della societa' destinataria dell'intervento; 
  c) acquisire i  budget  annuali  e  i  resoconti  semestrali  sulla
gestione della societa'; 
  d) ottenere che il bilancio  della  societa'  sia  corredato  dalla
relazione di certificazione da parte di  una  societa'  di  revisione
iscritta all'albo di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo  n.
39/2010 e al decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144; 
  e)  monitorare  il  perseguimento  degli  obiettivi  previsti   nel
progetto e l'andamento dell'attivita' sociale  anche  ispezionando  i
libri  sociali,  la  documentazione  contabile  e   qualsiasi   altro
documento utile o opportuno anche eseguendo  sopralluoghi  presso  la
societa' destinataria dell'intervento  finanziario  a  condizioni  di
mercato.