Art. 14 
 
 
             Rimborso dei messaggi politici autogestiti 
                          a titolo gratuito 
 
  1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n.  28.
I competenti Comitati regionali per  le  comunicazioni  provvedono  a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso, nel rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5,
informandone l'Autorita'. 
  2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli  spazi
effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla  emittente
radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico. 
  3. A tal fine le emittenti televisive  e  radiofoniche  locali  che
hanno trasmesso messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  inviano  al
Comitato regionale per le comunicazioni competente la  documentazione
relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai  sensi
di  legge,  la  persona   del   rappresentante   elettorale   e   del
rappresentante legale dell'emittente.