Art. 16 
 
 
              Messaggi politici autogestiti a pagamento 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella di chiusura di ciascuna campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art.  2,
comma 1, lettera d), del Codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004. 
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono
assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti
politici. 
  3. Nel periodo di cui al  comma  1,  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui
al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi
mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno,  nella
fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. 
  4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali informano i soggetti politici che sul proprio  sito
web, se esistente, e  presso  la  propria  sede,  della  quale  viene
indicato l'indirizzo fisico e quello di posta certificata, il  numero
telefonico e di fax, e' consultabile, su  richiesta  di  chiunque  ne
abbia interesse, un documento concernente: 
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi
possono essere prenotati; 
    b) le modalita' di prenotazione degli spazi; 
    c) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale; 
    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi. 
  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici
in base alla loro progressione temporale. 
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. 
  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non
superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti
politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo
documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i
messaggi di cui al comma 1. 
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. 
  9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4
costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. 
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del
seguente  contenuto:  «messaggio   elettorale   a   pagamento»,   con
l'indicazione del soggetto politico committente. 
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: «messaggio elettorale a pagamento», con  l'indicazione  del
soggetto politico committente. 
  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono
stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di
singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun
candidato.