Art. 18 
 
 
                 Programmi di informazione trasmessi 
           dall'emittenza televisiva e radiofonica locale 
 
  1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma
1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le  emittenti  locali
devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento,
l'obiettivita',  la  correttezza,   la   completezza,   la   lealta',
l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista; a  tal
fine, quando vengono trattate questioni relative  alle  consultazioni
elettorali,  deve  essere  assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti
politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, e dal citato  Codice  di  autoregolamentazione.
Resta comunque salva per l'emittente la liberta'  di  commento  e  di
critica, che, in chiara  distinzione  tra  informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. 
  2. Le emittenti  locali  a  carattere  comunitario,  come  definite
all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto.