Art. 12 
 
 
                 Tipologie di intervento agevolabili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere  concesse
a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti
alla realizzazione di interventi: 
    a) di miglioramento dell'efficienza energetica  dei  servizi  e/o
delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
    b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli  edifici  di
proprieta' della Pubblica Amministrazione; 
    c) di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  degli  edifici
destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo  all'edilizia
popolare. 
  2.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 17. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera  a)  sono  ammissibili
esclusivamente  qualora  generino  risparmi   addizionali,   valutati
secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 11 gennaio 2017  concernente  l'aggiornamento  delle  linee
guida per il meccanismo dei certificati bianchi. 
  4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c)  rispettano  i
requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero  dello
sviluppo economico  16  febbraio  2016  e  successive  modificazioni,
recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di  interventi  di  efficienza  energetica  di  piccola
dimensione», cosiddetto conto termico. 
  5. I costi  agevolabili  corrispondono  ai  costi  ammissibili  del
progetto come definiti al successivo art. 16. 
  6. Gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre
forme di finanziamento nei limiti di cui  all'art.  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.