Art. 13 
 
 
                      Forma delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni per gli interventi di cui al presente Capo, sono
concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di  finanziamento
agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della
durata  massima  di  15  anni  oltre  a  un  periodo  di  utilizzo  e
preammortamento commisurato  alla  durata  dello  specifico  progetto
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore  a
tre anni. 
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non superano il 60% dei  costi
agevolabili,  ad  eccezione  delle  agevolazioni  concesse  per   gli
interventi  di   miglioramento   dell'efficienza   energetica   delle
infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che  non
superano l'80% dei costi agevolabili.