Art. 14 Intensita' delle agevolazioni 1. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), sono concessi da un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni), fermo restando quanto previsto all'art. 13, alle seguenti condizioni: a) la Pubblica amministrazione deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario, anche per mezzo di altri incentivi pubblici, pari all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili ai sensi del presente decreto; b) il finanziamento agevolato e' restituito dalla Pubblica amministrazione beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso; c) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse legale, se superiore; d) e' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.