Art. 7
Condizioni per l'applicazione
dello sconto obbligatorio aggiuntivo
1. L'impresa, ai fini dell'applicazione dello sconto di cui
all'art. 132-ter, comma 4, del Codice, in sede di stipula o di
rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni di
cui all'art. 132-ter, comma 4, del Codice, ivi compresa la residenza
del proprietario del veicolo in una delle province individuate
nell'allegato 1.