Art. 9 Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo 1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo, per ciascun settore tariffario, l'impresa confronta, per gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa e registrati nelle province elencate nell'allegato 1, con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate. 2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare i confronti di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato. 3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo da praticare in ciascuna provincia individuata nell'allegato 1 e' in linea con la differenza percentuale media, se positiva, rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle province di cui all'allegato 1 e il premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate. E' fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 4. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3 in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa.