Art. 9
Criteri di calcolo
dello sconto obbligatorio aggiuntivo
1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto
aggiuntivo, per ciascun settore tariffario, l'impresa confronta, per
gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in coerenza con le basi
tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione
della tariffa e registrati nelle province elencate nell'allegato 1,
con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare
i confronti di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche
di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo
da praticare in ciascuna provincia individuata nell'allegato 1 e' in
linea con la differenza percentuale media, se positiva, rilevata tra
ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle
province di cui all'allegato 1 e il premio puro riferito agli ultimi
tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate. E'
fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
4. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3 in
modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo
dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati
sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso
della impresa stessa.