Art. 9 
 
                         Criteri di calcolo 
                dello sconto obbligatorio aggiuntivo 
 
  1.  Ai  fini  della  determinazione  della  percentuale  di  sconto
aggiuntivo, per ciascun settore tariffario, l'impresa confronta,  per
gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in coerenza con le  basi
tecniche e le metodologie attuariali utilizzate  per  la  definizione
della tariffa e registrati nelle province elencate  nell'allegato  1,
con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate. 
  2. In assenza di dati statisticamente significativi per  effettuare
i confronti di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati  e  statistiche
di mercato. 
  3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo
da praticare in ciascuna provincia individuata nell'allegato 1 e'  in
linea con la differenza percentuale media, se positiva, rilevata  tra
ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato  nelle
province di cui all'allegato 1 e il premio puro riferito agli  ultimi
tre anni e registrato nel complesso delle province non  elencate.  E'
fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 
  4. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3  in
modo che eventuali differenziali di premio  siano  giustificati  solo
dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio,  individuati
sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni  in  possesso
della impresa stessa.