Art. 8 
 
 
Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su  tutto
                       il territorio nazionale 
 
  1. Per i  soggetti  di  cui  all'art.  12,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  la  possibilita'  di   operare   e'
subordinata alla  disponibilita',  in  ciascuna  regione  in  cui  si
intende svolgere attivita' soggetta ad accreditamento, di almeno  una
sede operativa avente i requisiti strutturali previsti  dall'art.  6,
fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali  per  l'esercizio
dell'attivita' previsti dal decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali attuativo dell'art. 5, comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276.  Nel  caso  in  cui
l'attivita' sia  svolta  nella  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  il
personale  addetto  all'erogazione  dei   servizi,   deve   possedere
l'attestato di conoscenza delle lingue  italiana  e  tedesca  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto. 
  2. L'Anpal verifica il rispetto del requisito strutturale di cui al
comma 1, in raccordo con l'amministrazione regionale di riferimento.