Art. 8
Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su tutto
il territorio nazionale
1. Per i soggetti di cui all'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 150 del 2015, la possibilita' di operare e'
subordinata alla disponibilita', in ciascuna regione in cui si
intende svolgere attivita' soggetta ad accreditamento, di almeno una
sede operativa avente i requisiti strutturali previsti dall'art. 6,
fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali per l'esercizio
dell'attivita' previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali attuativo dell'art. 5, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso in cui
l'attivita' sia svolta nella Provincia autonoma di Bolzano, il
personale addetto all'erogazione dei servizi, deve possedere
l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto.
2. L'Anpal verifica il rispetto del requisito strutturale di cui al
comma 1, in raccordo con l'amministrazione regionale di riferimento.