Art. 10 
 
 
                     Credito d'imposta in favore 
                     delle sale cinematografiche 
 
  1. Alle imprese dell'esercizio cinematografico e'  riconosciuto  un
credito di imposta pari al: 
    a) 25 per cento del costo  eleggibile  per  la  realizzazione  di
nuove sale o per il ripristino  di  sale  inattive,  nonche'  per  la
ristrutturazione di sale esistenti che  comportino  l'incremento  del
numero di schermi; 
    b) 20 per cento del costo eleggibile per  la  ristrutturazione  e
l'adeguamento  strutturale   e   tecnologico   delle   sale   e   per
l'installazione,  la  ristrutturazione,  il  rinnovo   di   impianti,
apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. 
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo realizzati  dalle
piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico l'aliquota  e'
innalzata al 30 per cento del costo eleggibile. 
  3. Le aliquote di cui al comma 1 sono elevate al 40 per  cento  del
costo eleggibile per gli investimenti: 
    a)  realizzati  dalle  piccole  e  medie  imprese  dell'esercizio
cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate; 
    b) realizzati da micro imprese ovvero  imprese  di  esercizio  di
nuova costituzione ovvero costitute nei  precedenti  trentasei  mesi,
decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano  state
costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda. 
  4. L'aliquota di cui al comma 1, lettera a), e' elevata al  40  per
cento del costo eleggibile altresi' per gli  investimenti  realizzati
da micro, piccole e medie imprese  su  sale  ubicate  in  comuni  con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni  sprovvisti
di sale cinematografiche e non confinanti con citta' metropolitane. 
  5. L'aliquota di cui al comma 1, lettera b), e' elevata al  40  per
cento del costo eleggibile altresi' per gli  investimenti  realizzati
dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su  sale
fino a due schermi, ubicate in comuni  con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti. 
  6. Nel caso in cui gli investimenti di  cui  al  presente  articolo
includano l'acquisto  dell'area  o  dell'immobile,  i  costi  massimi
ammissibili sono aumentati del 20 per cento. L'importo corrispondente
all'acquisto non puo' comunque superare la meta' dei costi medesimi e
cosi' incrementati. 
  7. L'importo minimo di costo eleggibile e' pari a euro 15.000.