Art. 10 Credito d'imposta in favore delle sale cinematografiche 1. Alle imprese dell'esercizio cinematografico e' riconosciuto un credito di imposta pari al: a) 25 per cento del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonche' per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l'incremento del numero di schermi; b) 20 per cento del costo eleggibile per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. 2. Per gli interventi di cui al presente articolo realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico l'aliquota e' innalzata al 30 per cento del costo eleggibile. 3. Le aliquote di cui al comma 1 sono elevate al 40 per cento del costo eleggibile per gli investimenti: a) realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate; b) realizzati da micro imprese ovvero imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costitute nei precedenti trentasei mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 4. L'aliquota di cui al comma 1, lettera a), e' elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresi' per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con citta' metropolitane. 5. L'aliquota di cui al comma 1, lettera b), e' elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresi' per gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su sale fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 6. Nel caso in cui gli investimenti di cui al presente articolo includano l'acquisto dell'area o dell'immobile, i costi massimi ammissibili sono aumentati del 20 per cento. L'importo corrispondente all'acquisto non puo' comunque superare la meta' dei costi medesimi e cosi' incrementati. 7. L'importo minimo di costo eleggibile e' pari a euro 15.000.