Art. 12 
 
 
                        Richiesta definitiva 
 
  1. A pena di decadenza,  l'impresa  di  esercizio  presenta,  entro
novanta giorni dal termine dei lavori, apposita richiesta  definitiva
alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG
Cinema. 
  2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati: 
    a) il certificato di regolare esecuzione dei  lavori,  rilasciato
dal direttore  dei  lavori,  iscritto  all'albo  professionale  degli
architetti o ingegneri, e,  se  richiesto  dalla  normativa  vigente,
certificato di collaudo; 
    b) l'attestazione del costo complessivo e  del  costo  eleggibile
dei lavori, con attestazione della effettivita'  e  congruita'  delle
spese sostenute, rilasciata dal  presidente  del  collegio  sindacale
ovvero da un revisore  contabile  o  da  un  professionista  iscritto
nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e  degli
esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei  consulenti
del lavoro,  nelle  forme  previste  dall'  art.  13,  comma  2,  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140  ,  ovvero  dal  responsabile  del
centro di assistenza fiscale; 
    c) l'ammontare del credito d'imposta  richiesto  dall'impresa  di
esercizio; 
    d)  l'indicazione  dell'ammontare  delle  fonti  finanziarie   di
copertura del costo  complessivo  degli  interventi  realizzati,  ivi
inclusi gli apporti societari diretti da  parte  dell'impresa  e  gli
altri  contributi  pubblici  ricevuti,  mediante  dichiarazione  resa
dall'esercente cinematografico ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    e) l'utilizzo effettivo  del  credito  d'imposta,  suddiviso  per
esercizio finanziario, e l'eventuale  importo  ancora  da  utilizzare
entro i termini di cui all'art. 11, comma 5, del presente decreto; 
    f) la dichiarazione  del  legale  rappresentante,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  di  osservanza  dei  contratti  collettivi
nazionali di categoria. 
  3. L'impresa di esercizio comunica, entro trenta giorni dalla  data
dell'ultimo utilizzo, l'avvenuto completamento del piano di  utilizzo
del credito medesimo. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta
definitiva, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle  risorse
limitatamente all'eventuale maggiore importo spettante ai  sensi  del
comma 6, comunica ai  soggetti  interessati,  l'importo  del  credito
spettante definitivo, secondo gli importi e gli  esercizi  finanziari
indicati ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
  5. Il credito d'imposta e' calcolato in via definitiva  sulla  base
dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 2  del
presente articolo. 
  6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati  nella
richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare  dei
costi eleggibili indicati  nella  richiesta  preventiva,  il  credito
d'imposta verra' attribuito  in  relazione  all'ammontare  dei  costi
eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10  per
cento da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente  art.
11, comma 1, lettera c). 
  7. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la  DG  Cinema  ha
effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento  del  credito
d'imposta di cui all'art. 11, comma 4.