Art. 12 Richiesta definitiva 1. A pena di decadenza, l'impresa di esercizio presenta, entro novanta giorni dal termine dei lavori, apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema. 2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati: a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo; b) l'attestazione del costo complessivo e del costo eleggibile dei lavori, con attestazione della effettivita' e congruita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto dall'impresa di esercizio; d) l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dall'esercente cinematografico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui all'art. 11, comma 5, del presente decreto; f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria. 3. L'impresa di esercizio comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo, l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo. 4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse limitatamente all'eventuale maggiore importo spettante ai sensi del comma 6, comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati ai sensi del comma 2 del presente articolo. 5. Il credito d'imposta e' calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 2 del presente articolo. 6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente art. 11, comma 1, lettera c). 7. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 4.