Art. 14 Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari e decadenza del credito di imposta 1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei crediti d'imposta ai sensi del presente decreto, a pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del credito concesso, devono impegnarsi a programmare per tre anni dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di film di nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea almeno pari al 35 per cento dell'intera programmazione effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. Predetta aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale aventi non piu' di due schemi cinematografici. 2. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'impresa di esercizio cinematografico comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dello schema di aiuto disciplinato nel presente Capo.