Art. 14 
 
 
           Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari 
                 e decadenza del credito di imposta 
 
  1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei  crediti  d'imposta  ai
sensi del presente decreto, a  pena  di  inammissibilita'  ovvero  di
decadenza del credito concesso, devono impegnarsi a  programmare  per
tre anni dalla data di richiesta del  beneficio  una  percentuale  di
film di nazionalita' italiana o di altro  Paese  dell'Unione  europea
almeno pari al 35 per  cento  dell'intera  programmazione  effettuata
nella struttura per la quale viene richiesto  il  credito  d'imposta.
Predetta aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale  aventi  non
piu' di due schemi cinematografici. 
  2. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della  legge
n. 220 del 2016, l'impresa di esercizio cinematografico comunica alla
DG  Cinema,  in  modalita'  telematica,  sulla   base   dei   modelli
predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo
possesso  ai   fini   della   valutazione   dell'impatto   economico,
industriale e occupazionale dello schema di  aiuto  disciplinato  nel
presente Capo.