Art. 20 
 
 
                       Comunicazione da parte 
                  del Procuratore della Repubblica 
 
  1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui  non
ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, legge 24 novembre
1981 n. 689, comunica all'Autorita' che  l'o.e.,  pur  essendo  stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629  c.p.,  non
ha denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria.  Tale  circostanza
deve emergere dagli  indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio  a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno  antecedente
alla pubblicazione del bando. 
  2. Il Procuratore della Repubblica competente  comunica,  altresi',
all'Autorita' le generalita' del soggetto che ha omesso la denuncia e
i dati identificativi dell'operatore economico.