Art. 22 
 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
   1. La comunicazione di avvio del procedimento  e'  effettuata  dal
dirigente ed e' inviata all'o.e. e alla s.a. Essa contiene: 
    a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica; 
    b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione; 
    c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione; 
    d)  gli  effetti  che  derivano  dall'iscrizione  nel  Casellario
all'esito del procedimento; 
    e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie  e
documentazione difensiva; 
    f) l'ufficio, il nominativo del  responsabile  del  procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive; 
    g) l'indicazione del termine di 60 giorni per la conclusione  del
procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.