Art. 10 Accesso alla riserva nazionale 1. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, le persone fisiche di eta' compresa tra diciotto e sessantacinque anni e le persone giuridiche il cui rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessantacinque anni per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro. 2. La riserva nazionale e' utilizzata in via prioritaria per l'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafi 6 e 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 3. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste formulate dai soggetti di cui, art. 30, paragrafi 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'organismo di coordinamento procede con le riduzioni di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per le richieste di cui all'art. 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b) con ulteriore riduzione per un limite massimo pari all'1,5%. 4. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente alle superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR ovvero alle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica. 5. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo, connessi ad una forma d'intervento pubblico, s'intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalita' la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Per le superfici soggette a tali programmi non si applica il limite di cui al comma 1. 6. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente alle superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR. 7. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi del comma 12, secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento. 8. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprieta' o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica. 9. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' consentito una sola volta per la medesima superficie; la richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera a), non esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera b), e viceversa. 10. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' consentito una sola volta. La richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera a) esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera b), e viceversa. 11. E' consentito il ricorso alle fattispecie di cui al comma 10 una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso in qualita' di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attivita' agricola, della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. 12. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato dall'organismo di coordinamento con le modalita' di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 13. Al fine di soddisfare la copertura del fabbisogno annuale di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2013, si procede con la riduzione lineare dei pagamenti da concedere nell'ambito del regime di pagamento di base, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2, del medesimo regolamento e fino alla concorrenza della percentuale massima del due per cento fissata dal paragrafo 1 del medesimo art. 51.