Art. 10 
 
                   Accesso alla riserva nazionale 
 
  1. Possono presentare  domanda  di  accesso  alla  riserva,  presso
l'organismo pagatore competente, le persone fisiche di eta'  compresa
tra diciotto e sessantacinque anni e le  persone  giuridiche  il  cui
rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessantacinque  anni
per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro. 
  2. La riserva  nazionale  e'  utilizzata  in  via  prioritaria  per
l'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafi
6 e 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  3. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti
per soddisfare le richieste formulate dai soggetti di cui,  art.  30,
paragrafi 9 e 11 del regolamento (UE) n.  1307/2013,  l'organismo  di
coordinamento procede  con  le  riduzioni  di  cui  all'art.  31  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 e per le richieste di cui all'art.  30,
paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b) con ulteriore riduzione per
un limite massimo pari all'1,5%. 
  4. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a)  del  regolamento
(UE) n. 1307/2013 possono presentare domanda di accesso alla  riserva
gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente  decreto,
relativamente alle superfici situate in zone classificate montane  ai
sensi della regolamentazione dell'Unione  europea  sul  FEASR  ovvero
alle superfici soggette a programmi di  ristrutturazione  e  sviluppo
per le quali il relativo impegno  sia  scaduto  entro  i  termini  di
presentazione della domanda unica. 
  5. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo,  connessi  ad  una
forma  d'intervento  pubblico,  s'intendono  tutti   gli   interventi
unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri  enti  pubblici,
compresi i piani di sviluppo rurale (PSR)  e  i  programmi  operativi
regionali (POR), che abbiano come finalita' la ristrutturazione o  lo
sviluppo aziendale. Per le superfici soggette a tali programmi non si
applica il limite di cui al comma 1. 
  6. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b)  del  regolamento
(UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva
gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente  decreto,
relativamente alle superfici situate in zone con svantaggi  specifici
ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR. 
  7. L'accesso alla riserva avviene mediante  assegnazione  di  nuovi
diritti all'aiuto agli  agricoltori  che  non  ne  detengono,  ovvero
mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti,  fino  al
valore fissato ai sensi del comma 12, secondo le  modalita'  indicate
dall'organismo di coordinamento. 
  8. Ai  fini  dell'assegnazione  dei  nuovi  diritti,  ovvero  degli
incrementi del valore dei diritti,  si  tiene  conto  del  numero  di
ettari ammissibili che  l'agricoltore  detiene  in  proprieta'  o  in
affitto l'ultimo giorno utile  per  la  presentazione  della  domanda
unica. 
  9.  L'accesso  alla  riserva  nazionale  ai  sensi  dell'art.   30,
paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE)  n.  1307/2013  e'
consentito una sola volta per la medesima superficie; la richiesta di
accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera a),
non esclude la possibilita' di presentare una  richiesta  di  accesso
alla fattispecie di cui all'art.  30,  paragrafo  7,  lettera  b),  e
viceversa. 
  10.  L'accesso  alla  riserva  nazionale  ai  sensi  dell'art.  30,
paragrafo 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) n.  1307/2013  e'
consentito una sola volta. La richiesta di accesso  alla  fattispecie
di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera a) esclude la  possibilita'
di presentare una  richiesta  di  accesso  alla  fattispecie  di  cui
all'art. 30, paragrafo 11, lettera b), e viceversa. 
  11. E' consentito il ricorso alle fattispecie di cui  al  comma  10
una sola volta anche nel  caso  in  cui  l'agricoltore  presenti  una
richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta
di accesso in qualita' di rappresentante  di  una  persona  giuridica
dedita all'attivita' agricola, della quale eserciti  il  controllo  e
per la  quale  utilizzi  i  propri  requisiti  al  fine  di  ottenere
l'accesso. 
  12.  Il  valore  dei  diritti  da  assegnare  agli  agricoltori  e'
calcolato dall'organismo di coordinamento con le modalita' di cui  ai
paragrafi 8 e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  13. Al fine di soddisfare la copertura del  fabbisogno  annuale  di
cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera f),  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, si procede con  la  riduzione  lineare  dei  pagamenti  da
concedere nell'ambito del regime  di  pagamento  di  base,  ai  sensi
dell'art. 51, paragrafo 2,  del  medesimo  regolamento  e  fino  alla
concorrenza della percentuale massima del due per cento  fissata  dal
paragrafo 1 del medesimo art. 51.