Art. 11 Domanda UNICA e attivazione dei diritti all'aiuto 1. La domanda «UNICA» e' predisposta in coerenza con l'art. 72, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Per la presentazione della domanda «UNICA» di cui al comma 1, l'agricoltore in attivita', quale definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, deve costituire il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ovvero aggiornare o confermare le informazioni ivi contenute. 3. L'organismo di coordinamento definisce le informazioni da indicare nella domanda «UNICA». 4. Il termine per la presentazione della domanda «UNICA» all'organismo pagatore competente e' il 15 maggio di ogni anno. 5. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda dopo la presentazione della domanda UNICA, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente per territorio entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalita' stabilite dall'organismo di coordinamento.