Art. 12 
 
                 Trasferimento dei diritti all'aiuto 
 
  1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto  deve  avvenire  mediante
atto scritto ed essere comunicato, a pena  di  inopponibilita',  agli
organismi  pagatori  competenti  per  territorio,  entro  il  termine
stabilito dall'organismo di coordinamento. 
  2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento  il
trasferimento di cui al comma 1  entro  cinque  giorni  lavorativi  e
l'organismo di coordinamento, competente alla  tenuta  del  «Registro
nazionale titoli» di cui all'art. 3  del  decreto-legge  9  settembre
2005, n. 182, convertito  nella  legge  11  novembre  2005,  n.  231,
convalida il trasferimento dei  diritti  entro  i  successivi  cinque
giorni lavorativi. 
  3. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013 e dell'art.  26,  primo  comma,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014,  in  caso  di  affitto  di  diritti   all'aiuto   senza   i
corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art.  32,  paragrafo  2,
del regolamento (UE) n. 1307/2013, e'  riversato  in  via  definitiva
alla riserva nazionale  il  trenta  per  cento  del  valore  unitario
annuale del diritto all'aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili
corrispondenti o l'importo equivalente espresso in numero di  diritti
all'aiuto,  secondo   le   modalita'   indicate   dall'organismo   di
coordinamento.