Art. 12 Trasferimento dei diritti all'aiuto 1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di inopponibilita', agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento. 2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento il trasferimento di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi. 3. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di affitto di diritti all'aiuto senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' riversato in via definitiva alla riserva nazionale il trenta per cento del valore unitario annuale del diritto all'aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento.