Art. 8 
 
              Massimale del regime di pagamento di base 
 
  1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, la percentuale di  aumento  del  massimale  nazionale  del
pagamento di base e' stabilita nella misura del tre per cento. 
  2. La percentuale di cui  al  comma  1  puo'  essere  rideterminata
annualmente, previa comunicazione alla  segreteria  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali.