Art. 8 Massimale del regime di pagamento di base 1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la percentuale di aumento del massimale nazionale del pagamento di base e' stabilita nella misura del tre per cento. 2. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere rideterminata annualmente, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.