Art. 9 Valore dei diritti all'aiuto e convergenza 1. Al valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato per l'anno di domanda 2015, si applica la convergenza ai sensi dell'art. 25, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2. Per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale di cui all'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario iniziale e' aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale. 3. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al comma 2, e' ridotta, in modo proporzionale, la differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale. 4. La riduzione di cui al comma 3 non deve comportare una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato per l'anno 2015, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 5. Gli aumenti e le diminuzioni del valore unitario dei diritti all'aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 2, 3 e 4, avvengono con gradualita' uniforme a decorrere dall'anno di domanda 2015 e fino all'anno di domanda 2019. 6. Entro l'anno di domanda 2019, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto non e' inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, a meno che cio' non dia luogo ad una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo. 7. Le riduzioni del valore dei diritti all'aiuto necessarie per rispettare i massimali di cui all'allegato II al regolamento (UE) n. 1307/2013, si applicano ai soli diritti all'aiuto con valore unitario superiore al valore unitario nazionale e in modo proporzionale alla differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale.