Art. 9 
 
             Valore dei diritti all'aiuto e convergenza 
 
  1. Al valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato  per
l'anno di domanda 2015, si applica la convergenza ai sensi  dell'art.
25, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  2. Per i diritti  all'aiuto  aventi  un  valore  unitario  iniziale
inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale  di  cui
all'art. 25, paragrafo 5,  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  il
valore unitario iniziale e' aumentato di un  terzo  della  differenza
tra il loro valore unitario iniziale  e  il  novanta  per  cento  del
valore unitario nazionale. 
  3. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti  all'aiuto  di
cui al comma 2, e' ridotta, in modo proporzionale, la differenza  tra
il valore unitario  iniziale  e  il  valore  unitario  nazionale  dei
diritti all'aiuto aventi un valore  unitario  iniziale  superiore  al
valore unitario nazionale. 
  4. La  riduzione  di  cui  al  comma  3  non  deve  comportare  una
diminuzione  maggiore  del  trenta  per  cento  del  valore  unitario
iniziale dei diritti all'aiuto calcolato per l'anno 2015, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 8, del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013. 
  5. Gli aumenti e le diminuzioni del  valore  unitario  dei  diritti
all'aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 2,
3 e 4, avvengono con gradualita' uniforme a  decorrere  dall'anno  di
domanda 2015 e fino all'anno di domanda 2019. 
  6. Entro l'anno di domanda  2019,  in  applicazione  dell'art.  25,
paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo  7,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, il valore unitario di ciascun  diritto  all'aiuto  non  e'
inferiore al sessanta per cento del  valore  unitario  nazionale  nel
2019, a meno che cio' non dia luogo ad una diminuzione  maggiore  del
trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi  del
comma 1 del presente articolo. 
  7. Le riduzioni del valore dei  diritti  all'aiuto  necessarie  per
rispettare i massimali di cui all'allegato II al regolamento (UE)  n.
1307/2013, si applicano ai soli diritti all'aiuto con valore unitario
superiore al valore unitario nazionale e in modo  proporzionale  alla
differenza tra il valore  unitario  iniziale  e  il  valore  unitario
nazionale.