Art. 10 Proposizione del ricorso 1. L'ufficio competente, preso atto delle azioni intraprese dalla stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima al parere, rimette al Consiglio dell'Autorita' la decisione sulla proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo. 2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorita', e' proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il ricorso e' proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.