Art. 10 
 
                      Proposizione del ricorso 
 
  1. L'ufficio competente, preso atto delle azioni  intraprese  dalla
stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima
al parere, rimette al Consiglio  dell'Autorita'  la  decisione  sulla
proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo. 
  2. Il ricorso, previa deliberazione del  Consiglio  dell'Autorita',
e' proposto entro 30 giorni  dalla  ricezione  della  risposta  della
stazione appaltante, ovvero,  in  caso  di  mancata  risposta,  dallo
scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il
ricorso e' proposto previa decisione del Presidente,  salva  ratifica
del Consiglio.