Art. 6 
 
                      Fattispecie legittimanti 
 
  1.  Le  gravi  violazioni  delle  norme  in  materia  di  contratti
pubblici, che legittimano l'Autorita' ad emettere un parere  motivato
e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice  amministrativo,
sono tassativamente individuate nel comma 2. 
  2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni: 
    a) affidamento di contratti pubblici senza  previa  pubblicazione
di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di  committente
della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei  bandi  di
gara presso l'Autorita', laddove tale  pubblicazione  sia  prescritta
dal codice; 
    b) affidamento mediante procedura  diversa  da  quella  aperta  e
ristretta  fuori  dai  casi  consentiti,  e   quando   questo   abbia
determinato  l'omissione  di  bando  o  avviso  ovvero   l'irregolare
utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 59, comma  5
e all'art. 70 del codice; 
    c) atto afferente a rinnovo  tacito  dei  contratti  pubblici  di
lavori, servizi, forniture; 
    d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe  richiesto  una
nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice; 
    e) mancata o illegittima esclusione di un  concorrente  nei  casi
previsti dall'art. 80 e dall'art. 83, comma 1, del codice; 
    f) contratto affidato in presenza di una grave  violazione  degli
obblighi derivanti dai trattati, come  riconosciuto  dalla  Corte  di
giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE; 
    g) mancata risoluzione del contratto nei  casi  di  cui  all'art.
108, comma 2 del codice; 
    h) bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica
che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive  della
partecipazione e, piu' in generale, della concorrenza.