Art. 7 
 
                          Atti impugnabili 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri di cui al  presente  capo  l'Autorita'
impugna i seguenti atti: 
    a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali
bandi, avvisi, sistemi di qualificazione  degli  operatori  economici
istituiti dagli enti aggiudicatori  nei  settori  speciali,  atti  di
programmazione, capitolati speciali di appalto,  bandi-tipo  adottati
dalle  stazioni  appaltanti,  atti  d'indirizzo   e   direttive   che
stabiliscono  modalita'  partecipative  alle  procedure  di  gara   e
condizioni contrattuali; 
    b) provvedimenti relativi a procedure  disciplinate  dal  Codice,
quali delibere a contrarre, ammissioni ed  esclusioni  dell'operatore
economico dalla  gara,  aggiudicazioni,  validazioni  e  approvazioni
della  progettazione,  nomine  del  RUP,  nomine  della   commissione
giudicatrice,  atti  afferenti  a   rinnovo   tacito,   provvedimenti
applicativi della clausola revisione prezzi  e  dell'adeguamento  dei
prezzi,  autorizzazioni  del  Responsabile   del   procedimento   e/o
approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori,  servizi
o forniture supplementari.