Art. 8 
 
          Procedimento per l'emissione del parere motivato 
 
  1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della  notizia,  il  Consiglio
dell'Autorita', su proposta dell'Ufficio competente, emette un parere
motivato, nel  quale  sono  segnalate  le  violazioni  riscontrate  e
indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di  urgenza  il
parere  motivato  e'  emesso  dal  Presidente,  salva  ratifica   del
Consiglio. 
  2. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre,
per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di
pubblicazione, per gli altri atti dall'acquisizione della notizia, da
parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto. 
  3. Ai fini della  rapida  verifica  degli  elementi  di  conoscenza
contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori
informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi.
Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.