Art. 8 Procedimento per l'emissione del parere motivato 1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, il Consiglio dell'Autorita', su proposta dell'Ufficio competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il parere motivato e' emesso dal Presidente, salva ratifica del Consiglio. 2. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di pubblicazione, per gli altri atti dall'acquisizione della notizia, da parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto. 3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.