Art. 5 Organo amministrativo 1. Ai fini dell'art. 258, paragrafo 6, degli atti delegati e dell'art. 29-bis del Codice, l'organo amministrativo ha la responsabilita' ultima del sistema di governo societario, ne definisce gli indirizzi strategici, ne assicura la costante completezza, funzionalita' ed efficacia, anche con riferimento alle attivita' esternalizzate. L'organo amministrativo provvede altresi' affinche' il sistema di Governo societario sia idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile: a) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 1 e 2, lettera a) del Codice, approva l'assetto organizzativo dell'impresa, nonche' l'attribuzione di compiti e di responsabilita' alle unita' operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici, dell'operativita' e del contesto di riferimento in cui la stessa opera; b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali, che sia attuata una appropriata separazione di funzioni e che i compiti e le responsabilita' siano adeguatamente assegnati, ripartiti e coordinati in linea con le politiche dell'impresa e riflessi nella descrizione degli incarichi e delle responsabilita'. Assicura altresi' che tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e che siano evitate sovrapposizioni non necessarie, promuovendo un'efficace cooperazione tra tutti i membri del personale; c) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 4, degli atti delegati, approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilita', avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con la conseguente possibilita' di prevedere misure adeguate, qualora decida di avocare a se' i poteri delegati; d) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 2, degli atti delegati, definisce le direttive in materia di sistema del governo societario, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operativita' aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive approva le politiche relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna, in linea con quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice e quella relativa alla funzione attuariale. A tali fini tiene conto della collocazione assunta da dette funzioni nell'organizzazione e dei poteri loro riconosciuti; definisce e approva altresi' la politica di data governance che individua ruoli e responsabilita' delle funzioni coinvolte nelle valutazioni di qualita' nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali, assicurando che essa sia coordinata con la politica delle informazioni statistiche definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 190-bis del Codice; con riferimento alla valutazione interna del rischio e della solvibilita', compie gli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice e con riferimento alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo compie gli adempimenti di cui agli articoli 215-quater e 215-quinquies del Codice ed alle relative disposizioni di attuazione; e) determina il sistema degli obiettivi di rischio, definendo, sulla base delle valutazioni di cui alla lettera d) che rilevano a tali fini, ivi inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilita', la propensione al rischio dell'impresa in coerenza con il fabbisogno di solvibilita' globale della stessa, individuando le tipologie di rischio che ritiene di assumere e fissando in modo coerente i relativi limiti di tolleranza al rischio, che rivede almeno una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; f) approva le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo e sulla base degli elementi di cui alle lettere d) ed e), la politica di gestione dei rischi nonche', per le maggiori fonti di rischio identificate, il piano di emergenza (c.d. contingency plan) di cui all'art. 30, comma 4 del Codice e all'art. 19, commi 5 e 6 del presente regolamento, al fine di garantire la regolarita' e continuita' aziendale; g) approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio nonche' di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere d), e) e f); h) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonche' le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestivita' dei relativi flussi informativi; i) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere a), d), e) ed f) da diffondere a tutte le strutture interessate, in cui sono definiti: i) in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, i compiti e le responsabilita' degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni fondamentali, e l'identificazione, mediante l'adeguata formalizzazione e motivazione delle relative scelte, delle categorie di soggetti che appartengono all'ulteriore personale rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera m); ai fini di tale identificazione, si tiene conto, tra l'altro, della posizione rivestita, del grado di responsabilita', del livello gerarchico, dell'attivita' svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare della remunerazione corrisposta, della possibilita' di assumere posizioni di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per importi rilevanti; ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, i comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali; iii) nel caso in cui gli ambiti di attivita' presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalita' di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le funzioni operative. Nel definire le modalita' di raccordo, le imprese prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilita' ultime degli organi sociali rispetto al sistema di governo societario; l) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 1, lettera l) degli atti delegati e in coerenza con le disposizioni di cui al Capo VII del presente Titolo, definisce e rivede periodicamente le politiche di remunerazione, ai fini dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'art. 41 del presente regolamento, ed e' responsabile della loro corretta applicazione; m) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 degli atti delegati e dall'art. 30, comma 5, del Codice, approva la politica aziendale in materia di esternalizzazione, definendone la strategia ed i processi applicabili per tutta la relativa durata; n) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere c) e d), 273 degli atti delegati e 76 del Codice e relative disposizioni di attuazione, approva la politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneita' alla carica, in termini di onorabilita', professionalita' e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche', anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa; o) con riferimento alla politica sulle informazioni da fornire all'IVASS e di informativa al pubblico (c.d. reporting policy) di cui agli articoli 47-quater e 47-septies del Codice e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative; p) approva la politica di gestione del capitale di cui all'art. 23; q) con riferimento alle ipotesi di utilizzo da parte dell'impresa di un modello interno di cui agli articoli 45-bis, 46-bis, 46-quinquies e 46-novies del Codice e relative disposizioni di attuazione, nonche' con riferimento alle ipotesi di utilizzo di parametri specifici nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilita' di cui agli articoli 45-sexies, comma 7, 45-terdecies del Codice e relative disposizioni di attuazione, compie gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative; r) verifica che l'alta direzione implementi correttamente le indicazioni circa lo sviluppo e il funzionamento del sistema di governo societario, secondo quanto previsto dall'art. 7, in linea con le direttive impartite e che ne valuti la funzionalita' e l'adeguatezza; s) dispone verifiche periodiche sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di governo societario, e che gli siano riferite con tempestivita' le criticita' piu' significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalle funzioni fondamentali, dal personale, impartendo con tempestivita' le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia; t) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione; u) assicura che sussista un'idonea e continua interazione tra tutti i comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo stesso, l'alta direzione e le funzioni fondamentali, anche mediante interventi proattivi per garantirne l'efficacia; v) assicura, con appropriate misure, un aggiornamento professionale continuo, delle risorse e dei componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresi', piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessita' dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo; z) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonche' dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive. Nel condurre tale auto-valutazione verifica che vi sia una presenza numericamente adeguata, in relazione all'attivita' svolta, di membri indipendenti. Essi sono privi di deleghe esecutive; vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della societa' e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione; aa) in coerenza con quanto previsto dall'art. 258, paragrafo 6, degli atti delegati e dall'art. 30, comma 3, del Codice, assicura che il sistema di governo societario sia soggetto a riesame interno con cadenza almeno annuale; nella determinazione dell'ambito e della frequenza del riesame, tiene conto della natura, portata e complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa; le risultanze del riesame sono adeguatamente documentate e trasmesse all'organo amministrativo, con evidenza delle misure correttive intraprese; bb) verifica che il sistema di governo societario sia coerente con gli obiettivi strategici, la propensione al rischio e i limiti di tolleranza al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi. 3. L'organo amministrativo assicura che nell'ambito dell'informativa trasmessa all'IVASS in materia di governo societario, ai sensi dell'art. 308 degli atti delegati, dell'art. 47-quater del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, siano rappresentate le ragioni che rendono la struttura organizzativa dell'impresa idonea a garantire la completezza, la funzionalita' ed efficacia del sistema di Governo societario, informando senza indugio l'IVASS qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa ed illustrando le cause interne od esterne che hanno reso necessari tali interventi. 4. Le politiche di cui al comma 2, lettere d), f), g), m), n) e p), contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 al presente regolamento. 5. L'organo amministrativo approva altresi' politiche aventi ad oggetto aspetti diversi da quelli di cui al comma 2, laddove previsto dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione. 6. L'organo amministrativo assicura che le politiche, parte del sistema di governo societario, siano coerenti tra loro e con la strategia dell'impresa e laddove l'impresa faccia parte di un gruppo, con le politiche di gruppo. 7. Secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice l'organo amministrativo rivede le politiche almeno una volta l'anno e ne cura l'adeguamento alla evoluzione dell'operativita' aziendale e delle condizioni esterne. Le risultanze della revisione sono adeguatamente documentate, fornendo idonea evidenza della revisione condotta e delle eventuali decisioni assunte dall'organo amministrativo in seguito ad essa. 8. Il presidente dell'organo amministrativo provvede affinche': a) agli amministratori sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni dell'organo o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse; b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti privi di deleghe esecutive, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorita' le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario; c) il processo di autovalutazione, di cui al comma 2, lettera z), sia svolto con efficacia, le modalita' con cui esso e' condotto siano coerenti rispetto al grado di complessita' dei lavori dell'organo, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate, nonche' predisposti e attuati programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti dell'organo; d) la dialettica tra componenti delegati e privi di deleghe sia adeguata e sia assicurata la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori dell'organo. 9. Il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale. In tal caso non e' membro del comitato esecutivo, se costituito in seno all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, ma puo' partecipare alle relative riunioni, senza diritto di voto, al fine di assicurare l'adeguato raccordo informativo tra detto comitato e l'organo amministrativo. 10. Laddove, in ragione delle ridotte dimensioni o complessita' dell'impresa, il presidente ricopra anche un ruolo esecutivo, l'impresa adotta adeguati presidi al fine di evitare conseguenze negative sul corretto funzionamento dell'organo.