Art. 5 
 
                        Organo amministrativo 
 
  1. Ai fini dell'art.  258,  paragrafo  6,  degli  atti  delegati  e
dell'art.  29-bis  del  Codice,   l'organo   amministrativo   ha   la
responsabilita'  ultima  del  sistema  di  governo   societario,   ne
definisce  gli  indirizzi  strategici,  ne   assicura   la   costante
completezza, funzionalita' ed efficacia, anche con  riferimento  alle
attivita' esternalizzate. L'organo amministrativo  provvede  altresi'
affinche' il sistema di Governo societario sia  idoneo  a  conseguire
gli obiettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo  amministrativo  nell'ambito
dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di  cui  all'art.
2381 del codice civile: 
    a) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30,  commi  1  e  2,
lettera a) del Codice, approva l'assetto organizzativo  dell'impresa,
nonche' l'attribuzione di compiti e di  responsabilita'  alle  unita'
operative, curandone l'adeguatezza nel  tempo,  in  modo  da  poterli
adattare tempestivamente ai  mutamenti  degli  obiettivi  strategici,
dell'operativita' e del contesto di  riferimento  in  cui  la  stessa
opera; 
    b) assicura che siano adottati e formalizzati  adeguati  processi
decisionali, che sia attuata una appropriata separazione di  funzioni
e che i compiti e le responsabilita' siano  adeguatamente  assegnati,
ripartiti e coordinati in  linea  con  le  politiche  dell'impresa  e
riflessi nella descrizione degli incarichi e  delle  responsabilita'.
Assicura altresi' che tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e
che  siano  evitate  sovrapposizioni  non   necessarie,   promuovendo
un'efficace cooperazione tra tutti i membri del personale; 
    c) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 4, degli atti  delegati,
approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle  deleghe
di poteri e  responsabilita',  avendo  cura  di  evitare  l'eccessiva
concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo  in  essere
strumenti di verifica sull'esercizio  dei  poteri  delegati,  con  la
conseguente possibilita' di prevedere misure adeguate, qualora decida
di avocare a se' i poteri delegati; 
    d) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 2, degli atti  delegati,
definisce le direttive in materia di sistema del governo  societario,
rivedendole almeno una volta l'anno e  curandone  l'adeguamento  alla
evoluzione dell'operativita' aziendale e  delle  condizioni  esterne.
Nell'ambito di  tali  direttive  approva  le  politiche  relative  al
sistema di controllo interno, al sistema di  gestione  dei  rischi  e
alla revisione interna, in linea con quanto  previsto  dall'art.  30,
comma 5, del Codice e quella relativa  alla  funzione  attuariale.  A
tali fini tiene conto della collocazione assunta  da  dette  funzioni
nell'organizzazione e  dei  poteri  loro  riconosciuti;  definisce  e
approva altresi' la politica di data governance che individua ruoli e
responsabilita'  delle  funzioni  coinvolte  nelle   valutazioni   di
qualita'  nell'utilizzo  e   nel   trattamento   delle   informazioni
aziendali, assicurando che essa sia coordinata con la politica  delle
informazioni statistiche definita nelle  disposizioni  di  attuazione
dell'art.  190-bis  del  Codice;  con  riferimento  alla  valutazione
interna del rischio e  della  solvibilita',  compie  gli  adempimenti
previsti dalle disposizioni  emanate  in  attuazione  degli  articoli
30-ter e 215-ter del Codice e con riferimento alla concentrazione dei
rischi e alle operazioni infragruppo compie gli  adempimenti  di  cui
agli articoli 215-quater e 215-quinquies del Codice ed alle  relative
disposizioni di attuazione; 
    e) determina il sistema degli obiettivi  di  rischio,  definendo,
sulla base delle valutazioni di cui alla lettera d)  che  rilevano  a
tali fini, ivi inclusa la valutazione interna  del  rischio  e  della
solvibilita', la propensione al rischio dell'impresa in coerenza  con
il fabbisogno di solvibilita' globale della stessa,  individuando  le
tipologie di rischio che ritiene  di  assumere  e  fissando  in  modo
coerente i relativi limiti  di  tolleranza  al  rischio,  che  rivede
almeno una volta l'anno,  al  fine  di  assicurarne  l'efficacia  nel
tempo; 
    f) approva le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo
e sulla base degli elementi di cui alle lettere d) ed e), la politica
di gestione dei rischi nonche', per  le  maggiori  fonti  di  rischio
identificate, il piano di emergenza (c.d. contingency  plan)  di  cui
all'art. 30, comma 4 del Codice e  all'art.  19,  commi  5  e  6  del
presente  regolamento,  al  fine  di  garantire  la   regolarita'   e
continuita' aziendale; 
    g)  approva,  tenuto  conto  degli  obiettivi  strategici  ed  in
coerenza con la politica di gestione  dei  rischi,  le  politiche  di
sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori
tecniche di mitigazione del rischio nonche' di gestione  del  rischio
operativo, in coerenza con le lettere d), e) e f); 
    h) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le  direttive  e  i
criteri  per  la  circolazione  e  la  raccolta  dei  dati  e   delle
informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul  gruppo
di cui al Titolo XV del  Codice  e  delle  relative  disposizioni  di
attuazione, nonche' le direttive in materia di controllo interno  per
la verifica della completezza e  tempestivita'  dei  relativi  flussi
informativi; 
    i) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle
lettere a),  d),  e)  ed  f)  da  diffondere  a  tutte  le  strutture
interessate, in cui sono definiti: 
      i) in coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile,
i compiti e le responsabilita' degli  organi  sociali,  dei  comitati
consiliari  e  delle  funzioni  fondamentali,  e   l'identificazione,
mediante l'adeguata  formalizzazione  e  motivazione  delle  relative
scelte, delle categorie di soggetti  che  appartengono  all'ulteriore
personale rilevante di cui all'art. 2, comma 1, lettera m);  ai  fini
di tale identificazione, si tiene conto, tra l'altro, della posizione
rivestita, del grado  di  responsabilita',  del  livello  gerarchico,
dell'attivita' svolta, delle deleghe conferite, dell'ammontare  della
remunerazione corrisposta, della possibilita' di  assumere  posizioni
di rischio, generare profitti o incidere su altre poste contabili per
importi rilevanti; 
      ii) i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche,  tra  le
diverse funzioni, i comitati consiliari e tra  questi  e  gli  organi
sociali; 
      iii) nel caso in cui gli ambiti di attivita' presentino aree di
potenziale sovrapposizione o permettano di  sviluppare  sinergie,  le
modalita' di coordinamento e di collaborazione tra di essi e  con  le
funzioni operative. Nel definire le modalita' di raccordo, le imprese
prestano  attenzione  a  non  alterare,  anche  nella  sostanza,   le
responsabilita' ultime degli organi sociali rispetto  al  sistema  di
governo societario; 
    l) nel rispetto di quanto previsto dall'art.  258,  paragrafo  1,
lettera l) degli atti delegati e in coerenza con le  disposizioni  di
cui  al  Capo  VII  del   presente   Titolo,   definisce   e   rivede
periodicamente   le   politiche    di    remunerazione,    ai    fini
dell'approvazione dell'assemblea ordinaria prevista dall'art. 41  del
presente  regolamento,  ed  e'  responsabile  della   loro   corretta
applicazione; 
    m) nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  274  degli  atti
delegati e dall'art. 30, comma 5, del  Codice,  approva  la  politica
aziendale in materia di esternalizzazione, definendone  la  strategia
ed i processi applicabili per tutta la relativa durata; 
    n) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258,  paragrafo
1, lettere c) e d), 273  degli  atti  delegati  e  76  del  Codice  e
relative disposizioni di attuazione, approva  la  politica  aziendale
per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti  di
idoneita' alla carica, in termini di onorabilita', professionalita' e
indipendenza di coloro  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo nonche', anche in caso di  esternalizzazione  o
sub esternalizzazione, dei titolari e di coloro che svolgono funzioni
fondamentali e dell'ulteriore personale in grado di incidere in  modo
significativo sul profilo di rischio,  identificato  dall'impresa  ai
sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  m)  del  presente  regolamento.
Valuta la sussistenza dei requisiti  in  capo  a  tali  soggetti  con
cadenza almeno annuale. In particolare, tale  politica  assicura  che
l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate
competenze tecniche almeno  in  materia  di  mercati  assicurativi  e
finanziari,  sistemi  di  governance  ivi  compresi  i   sistemi   di
incentivazione del  personale,  analisi  finanziaria  ed  attuariale,
quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa; 
    o) con riferimento alla politica sulle  informazioni  da  fornire
all'IVASS e di informativa al pubblico (c.d. reporting policy) di cui
agli  articoli  47-quater  e  47-septies  del   Codice   e   relative
disposizioni di attuazione, compie  gli  adempimenti  previsti  dalle
vigenti disposizioni normative; 
    p) approva la politica di gestione del capitale di  cui  all'art.
23; 
    q) con riferimento alle ipotesi di utilizzo da parte dell'impresa
di  un  modello  interno  di  cui  agli  articoli   45-bis,   46-bis,
46-quinquies e  46-novies  del  Codice  e  relative  disposizioni  di
attuazione, nonche' con  riferimento  alle  ipotesi  di  utilizzo  di
parametri specifici nella determinazione del  requisito  patrimoniale
di solvibilita' di cui agli articoli 45-sexies, comma 7, 45-terdecies
del  Codice  e  relative  disposizioni  di  attuazione,  compie   gli
adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative; 
    r) verifica che  l'alta  direzione  implementi  correttamente  le
indicazioni circa lo sviluppo  e  il  funzionamento  del  sistema  di
governo societario, secondo quanto previsto dall'art. 7, in linea con
le  direttive  impartite  e  che  ne  valuti   la   funzionalita'   e
l'adeguatezza; 
    s) dispone verifiche periodiche sull'efficacia e sull'adeguatezza
del sistema di governo societario,  e  che  gli  siano  riferite  con
tempestivita'  le   criticita'   piu'   significative,   siano   esse
individuate dall'alta direzione,  dalle  funzioni  fondamentali,  dal
personale, impartendo con tempestivita' le direttive  per  l'adozione
di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia; 
    t) individua particolari eventi o circostanze che  richiedono  un
immediato intervento da parte dell'alta direzione; 
    u) assicura che sussista un'idonea  e  continua  interazione  tra
tutti i comitati  istituiti  all'interno  dell'organo  amministrativo
stesso, l'alta direzione e le funzioni fondamentali,  anche  mediante
interventi proattivi per garantirne l'efficacia; 
    v)   assicura,   con   appropriate   misure,   un   aggiornamento
professionale continuo, delle risorse e  dei  componenti  dell'organo
stesso, predisponendo, altresi',  piani  di  formazione  adeguati  ad
assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere
con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura,  della
portata e della complessita' dei compiti assegnati  e  preservare  le
proprie conoscenze nel tempo; 
    z) effettua, almeno  una  volta  l'anno,  una  valutazione  sulla
dimensione,  sulla   composizione   e   sull'efficace   funzionamento
dell'organo  amministrativo  nel  suo  complesso,  nonche'  dei  suoi
comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali  la  cui
presenza  nell'organo  amministrativo  sia   ritenuta   opportuna   e
proponendo   eventuali   azioni   correttive.   Nel   condurre   tale
auto-valutazione verifica  che  vi  sia  una  presenza  numericamente
adeguata, in relazione all'attivita' svolta, di membri  indipendenti.
Essi sono privi di  deleghe  esecutive;  vigilano  con  autonomia  di
giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che  essa
sia svolta nell'interesse della societa' e in modo coerente  con  gli
obiettivi di sana e prudente gestione; 
    aa) in coerenza con quanto previsto dall'art. 258,  paragrafo  6,
degli atti delegati e dall'art. 30, comma 3, del Codice, assicura che
il sistema di governo societario sia soggetto a riesame  interno  con
cadenza almeno annuale;  nella  determinazione  dell'ambito  e  della
frequenza  del  riesame,  tiene  conto  della   natura,   portata   e
complessita'  dei  rischi  inerenti  all'attivita'  dell'impresa;  le
risultanze del riesame sono  adeguatamente  documentate  e  trasmesse
all'organo  amministrativo,  con  evidenza  delle  misure  correttive
intraprese; 
    bb) verifica che il sistema di governo  societario  sia  coerente
con gli obiettivi strategici, la propensione al rischio e i limiti di
tolleranza  al  rischio  stabiliti  e  sia  in  grado   di   cogliere
l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi. 
  3.    L'organo    amministrativo    assicura    che     nell'ambito
dell'informativa  trasmessa   all'IVASS   in   materia   di   governo
societario, ai sensi dell'art. 308  degli  atti  delegati,  dell'art.
47-quater del Codice e delle  relative  disposizioni  di  attuazione,
siano rappresentate le ragioni che rendono la struttura organizzativa
dell'impresa idonea a garantire la completezza, la  funzionalita'  ed
efficacia del sistema di Governo societario, informando senza indugio
l'IVASS  qualora  vengano  apportate  significative  modifiche   alla
struttura organizzativa dell'impresa ed illustrando le cause  interne
od esterne che hanno reso necessari tali interventi. 
  4. Le politiche di cui al comma 2, lettere d), f), g), m), n) e p),
contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 al  presente
regolamento. 
  5. L'organo amministrativo approva  altresi'  politiche  aventi  ad
oggetto aspetti diversi da quelli di cui al comma 2, laddove previsto
dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione. 
  6. L'organo amministrativo assicura che  le  politiche,  parte  del
sistema di governo societario, siano  coerenti  tra  loro  e  con  la
strategia dell'impresa e laddove l'impresa faccia parte di un gruppo,
con le politiche di gruppo. 
  7. Secondo quanto  previsto  dall'art.  30,  comma  6,  del  Codice
l'organo amministrativo rivede le politiche almeno una volta l'anno e
ne cura l'adeguamento alla evoluzione dell'operativita'  aziendale  e
delle  condizioni  esterne.  Le  risultanze  della   revisione   sono
adeguatamente documentate, fornendo idonea evidenza  della  revisione
condotta   e   delle   eventuali   decisioni   assunte    dall'organo
amministrativo in seguito ad essa. 
  8. Il presidente dell'organo amministrativo provvede affinche': 
    a) agli amministratori sia  trasmessa  con  congruo  anticipo  la
documentazione a supporto delle deliberazioni dell'organo o,  almeno,
una prima informativa sulle materie che verranno discusse; 
    b)  la  documentazione  a  supporto   delle   deliberazioni,   in
particolare quella resa ai componenti privi di deleghe esecutive, sia
adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle  materie
iscritte all'ordine del giorno. Nella predisposizione dell'ordine del
giorno e nella conduzione  del  dibattito  consiliare  il  presidente
assicura che siano trattate con priorita' le  questioni  a  rilevanza
strategica, garantendo che  ad  esse  sia  dedicato  tutto  il  tempo
necessario; 
    c) il processo di autovalutazione, di cui al comma 2, lettera z),
sia svolto con efficacia, le modalita' con cui esso e' condotto siano
coerenti rispetto al grado di complessita'  dei  lavori  dell'organo,
siano adottate le misure correttive  previste  per  far  fronte  alle
eventuali  carenze  riscontrate,  nonche'   predisposti   e   attuati
programmi  di  inserimento  e  piani  di  formazione  dei  componenti
dell'organo; 
    d) la dialettica tra componenti delegati e privi di  deleghe  sia
adeguata e sia assicurata la partecipazione attiva di  questi  ultimi
ai lavori dell'organo. 
  9. Il presidente ha di norma un ruolo non esecutivo  e  non  svolge
alcuna funzione gestionale. In tal caso non e'  membro  del  comitato
esecutivo, se costituito in seno all'organo amministrativo  ai  sensi
dell'art. 2381 del codice civile, ma puo' partecipare  alle  relative
riunioni, senza diritto di voto, al  fine  di  assicurare  l'adeguato
raccordo informativo tra detto comitato e l'organo amministrativo. 
  10. Laddove, in ragione delle  ridotte  dimensioni  o  complessita'
dell'impresa,  il  presidente  ricopra  anche  un  ruolo   esecutivo,
l'impresa adotta adeguati presidi  al  fine  di  evitare  conseguenze
negative sul corretto funzionamento dell'organo.