Art. 6 
 
            Comitato per il controllo interno e i rischi 
 
  1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema di  controllo
interno e gestione dei rischi, l'organo  amministrativo  costituisce,
ove appropriato in relazione  alla  natura,  portata  e  complessita'
dell'attivita' dell'impresa e dei rischi inerenti, un Comitato per il
controllo  interno  e  i  rischi,  composto  da  amministratori   non
esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell'art. 2387 codice
civile, al quale affidare funzioni consultive  e  propositive  ed  il
compito di svolgere indagini conoscitive. 
  2. In particolare, il Comitato per il controllo interno e i  rischi
assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle  linee  di
indirizzo del sistema di controllo interno  e  gestione  dei  rischi,
nella verifica periodica della sua adeguatezza e  del  suo  effettivo
funzionamento,  e  nell'identificazione  e  gestione  dei  principali
rischi aziendali. 
  3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i  compiti  e
le  modalita'  di  funzionamento  del  Comitato.  L'istituzione   del
Comitato per il controllo interno e i  rischi  non  solleva  l'organo
amministrativo dalle proprie responsabilita'.