Art. 6 Comitato per il controllo interno e i rischi 1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, l'organo amministrativo costituisce, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessita' dell'attivita' dell'impresa e dei rischi inerenti, un Comitato per il controllo interno e i rischi, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell'art. 2387 codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive ed il compito di svolgere indagini conoscitive. 2. In particolare, il Comitato per il controllo interno e i rischi assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, e nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali. 3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento del Comitato. L'istituzione del Comitato per il controllo interno e i rischi non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilita'.