Art. 7 Alta direzione 1. L'alta direzione e' responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario secondo quanto previsto dal comma 2, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti. 2. L'alta direzione: a) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 5, degli atti delegati, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilita' delle unita' operative di base, nonche' i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni, in modo da assicurare un'adeguata dialettica ed evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse; b) con riferimento alla valutazione interna del rischio e della solvibilita', attua la politica di cui alle disposizioni attuative degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice, contribuendo ad assicurare la definizione di limiti operativi e garantendo la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonche' il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei limiti di tolleranza; c) attua le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti; d) cura il mantenimento della funzionalita' e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario di cui all'art. 4; e) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di governo societario di cui all'art. 4 e, comunque tempestivamente, ogni qualvolta siano riscontrate criticita' significative; f) da' attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti; g) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario di cui all'art. 4.