Art. 7 
 
                           Alta direzione 
 
  1.  L'alta   direzione   e'   responsabile   dell'attuazione,   del
mantenimento e del monitoraggio del  sistema  di  governo  societario
secondo quanto previsto dal comma 2, coerentemente con  le  direttive
dell'organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e dei compiti  ad
essa attribuiti. 
  2. L'alta direzione: 
    a) in coerenza con l'art. 258, paragrafo 5, degli atti  delegati,
definisce  in  dettaglio  l'assetto  organizzativo  dell'impresa,   i
compiti e le responsabilita' delle unita' operative di base,  nonche'
i  processi  decisionali  in  coerenza  con  le  direttive  impartite
dall'organo  amministrativo;  in  tale  ambito  attua   l'appropriata
separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni,  in
modo da assicurare un'adeguata  dialettica  ed  evitare,  per  quanto
possibile, l'insorgere di conflitti di interesse; 
    b) con riferimento alla valutazione interna del rischio  e  della
solvibilita', attua la politica di cui  alle  disposizioni  attuative
degli  articoli  30-ter  e  215-ter  del  Codice,   contribuendo   ad
assicurare  la  definizione  di  limiti  operativi  e  garantendo  la
tempestiva verifica dei  limiti  medesimi,  nonche'  il  monitoraggio
delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei limiti di tolleranza; 
    c) attua le politiche inerenti al sistema di governo  societario,
nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti; 
    d) cura il mantenimento della  funzionalita'  e  dell'adeguatezza
complessiva dell'assetto  organizzativo  e  del  sistema  di  governo
societario di cui all'art. 4; 
    e)  verifica  che  l'organo  amministrativo  sia   periodicamente
informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del  sistema  di  governo
societario di  cui  all'art.  4  e,  comunque  tempestivamente,  ogni
qualvolta siano riscontrate criticita' significative; 
    f) da' attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo  in
ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate
e apportare miglioramenti; 
    g)   propone   all'organo   amministrativo    iniziative    volte
all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario
di cui all'art. 4.