Art. 8 
 
                         Organo di controllo 
 
  1.  L'organo  di  controllo  verifica  l'adeguatezza   dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e  il
suo concreto funzionamento, ai fini della normativa applicabile. 
  2. Per l'espletamento dei compiti di cui al  comma  1  l'organo  di
controllo puo' richiedere la collaborazione di tutte le strutture che
svolgono compiti di controllo. 
  3. L'organo di controllo: 
    a) acquisisce, all'inizio del  mandato,  conoscenze  sull'assetto
organizzativo aziendale ed  esamina  i  risultati  del  lavoro  della
societa' di revisione per la valutazione  del  sistema  di  controllo
interno e del sistema amministrativo contabile; 
    b) verifica l'idoneita' della definizione delle deleghe,  nonche'
l'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo,   prestando   particolare
attenzione alla separazione di responsabilita' nei  compiti  e  nelle
funzioni; 
    c) valuta l'efficienza  e  l'efficacia  del  sistema  di  governo
societario, con particolare riguardo all'operato  della  funzione  di
revisione interna della quale deve verificare  la  sussistenza  della
necessaria autonomia, indipendenza e funzionalita';  nell'ipotesi  in
cui tale  funzione  sia  stata  esternalizzata  valuta  il  contenuto
dell'incarico sulla base del relativo contratto; 
    d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione
interna; 
    e) cura il tempestivo scambio con la societa'  di  revisione  dei
dati e delle informazioni rilevanti  per  l'espletamento  dei  propri
compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della  societa'  di
revisione; 
    f) segnala all'organo  amministrativo  le  eventuali  anomalie  o
debolezze  dell'assetto  organizzativo  e  del  sistema  di   governo
societario, indicando e sollecitando idonee  misure  correttive;  nel
corso del mandato pianifica e  svolge,  anche  coordinandosi  con  la
societa' di revisione, periodici interventi  di  vigilanza  volti  ad
accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state  superate  e
se, rispetto  a  quanto  verificato  all'inizio  del  mandato,  siano
intervenute significative modifiche dell'operativita' della  societa'
che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema
di governo societario; 
    g) in caso di societa' appartenenti al medesimo gruppo,  assicura
i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di  controllo
delle altre societa' appartenenti al  gruppo  ed  in  particolare  di
quelle di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice; 
    h) conserva una adeguata  evidenza  delle  osservazioni  e  delle
proposte  formulate  e  della  successiva   attivita'   di   verifica
dell'attuazione delle eventuali misure correttive.