Art. 8 Organo di controllo 1. L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento, ai fini della normativa applicabile. 2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo puo' richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo. 3. L'organo di controllo: a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della societa' di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile; b) verifica l'idoneita' della definizione delle deleghe, nonche' l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilita' nei compiti e nelle funzioni; c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di governo societario, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalita'; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto; d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; e) cura il tempestivo scambio con la societa' di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della societa' di revisione; f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario, indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la societa' di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operativita' della societa' che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema di governo societario; g) in caso di societa' appartenenti al medesimo gruppo, assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre societa' appartenenti al gruppo ed in particolare di quelle di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice; h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attivita' di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.