Art. 9 
 
                     Formalizzazione degli atti 
 
  1. Nell'ambito dei generali obblighi di cui all'art. 258, paragrafo
1,  lettera  i),   degli   atti   delegati,   l'operato   dell'organo
amministrativo  e  di  controllo,  nonche'  dell'alta  direzione,  e'
adeguatamente documentato, al fine di consentire il  controllo  sugli
atti gestionali e sulle decisioni assunte. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  l'organo  amministrativo  documenta
anche le modalita' con le quali ha tenuto  conto  delle  informazioni
fornite dal sistema di gestione dei rischi.