Art. 9 Formalizzazione degli atti 1. Nell'ambito dei generali obblighi di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera i), degli atti delegati, l'operato dell'organo amministrativo e di controllo, nonche' dell'alta direzione, e' adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo documenta anche le modalita' con le quali ha tenuto conto delle informazioni fornite dal sistema di gestione dei rischi.