Art. 5 
 
  Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le
imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data
di conclusione  dell'iniziativa  agevolata.  In  caso  di  decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se  priva  di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto  previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due  a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1  e  fatti  salvi  i  vincoli
derivanti dalla normativa europea, le  imprese  italiane  ed  estere,
operanti nel territorio nazionale,  che  abbiano  beneficiato  di  un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attivita'   economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore  di  unita'  produttiva  situata  al  di  fuori
dell'ambito territoriale del  predetto  sito,  in  ambito  nazionale,
dell'Unione europea e degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione  dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato. 
  3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2,  nonche'  per  la  restituzione  dei  benefici
fruiti in caso di accertamento  della  decadenza,  sono  definiti  da
ciascuna   amministrazione   con   propri   provvedimenti   volti   a
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di  aiuto  di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato
secondo )) il tasso ufficiale di riferimento  vigente  alla  data  di
erogazione o fruizione (( dell'aiuto, aumentato ))  di  cinque  punti
percentuali. 
  4. Per i benefici gia' concessi o per i quali sono stati pubblicati
i  bandi,  nonche'  per  gli  investimenti  agevolati  gia'  avviati,
anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
resta ferma l'applicazione  della  disciplina  vigente  anteriormente
alla medesima data, inclusa, nei casi ivi  previsti,  quella  di  cui
all'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Si applica l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123. Per gli aiuti  di  Stato  concessi  da  Amministrazioni
centrali dello Stato, gli importi restituiti ai  sensi  del  presente
articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della
misura e vanno a incrementare le disponibilita' della misura stessa. 
  (( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle  sanzioni  applicate
ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni  centrali  dello
Stato sono versate ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, comma
3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
finanziamento di contratti di sviluppo ai  fini  della  riconversione
del  sito  produttivo  in  disuso  a  causa  della   delocalizzazione
dell'attivita'    economica,    eventualmente    anche     sostenendo
l'acquisizione da parte degli ex dipendenti. )) 
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
trasferimento (( dell'attivita' economica specificamente  incentivata
)) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro  sito,
da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto  o  di  altra
impresa  ((  che  sia  con  essa  in  rapporto  ))  di  controllo   o
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 60 dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane
          ed estere operanti nel  territorio  nazionale  che  abbiano
          beneficiato  di  contributi  pubblici  in  conto  capitale,
          qualora, entro tre anni  dalla  concessione  degli  stessi,
          delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato  a
          uno  Stato  non  appartenente   all'Unione   europea,   con
          conseguente riduzione del personale di  almeno  il  50  per
          cento, decadono dal beneficio stesso e hanno  l'obbligo  di
          restituire i contributi in conto capitale ricevuti.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  9
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni
          per  la  razionalizzazione  degli  interventi  di  sostegno
          pubblico alle  imprese,  a  norma  dell'art.  4,  comma  4,
          lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 9 (Revoca  dei  benefici  e  sanzioni).  -  1.-4.
          (Omissis). 
              5. Per le restituzioni di cui  al  comma  4  i  crediti
          nascenti dai finanziamenti erogati ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo sono preferiti a ogni altro  titolo  di
          prelazione da qualsiasi causa derivante, ad  eccezione  del
          privilegio per spese di  giustizia  e  di  quelli  previsti
          dall'art. 2751-bis  del  codice  civile  e  fatti  salvi  i
          diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti  si
          provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art.  67,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto  di  restituzione,
          nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
          delle relative sanzioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  3,  dell'art.
          43, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli  investimenti  e  di  sviluppo  d'impresa).  -  1.-2.
          (Omissis). 
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27  dicembre
          2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro
          strategico  nazionale  2007-2013  ed  in  coerenza  con  le
          priorita'  ivi  individuate.  Con  apposito   decreto   del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
          civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».