Art. 5
Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le
imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati
non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data
di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza,
l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di
articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli
derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,
operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un
aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio,
decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica
interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito
incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori
dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,
dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico
europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa
o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo
di cui ai commi 1 e 2, nonche' per la restituzione dei benefici
fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da
ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a
disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di
propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto
della decadenza e', comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato
secondo )) il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
erogazione o fruizione (( dell'aiuto, aumentato )) di cinque punti
percentuali.
4. Per i benefici gia' concessi o per i quali sono stati pubblicati
i bandi, nonche' per gli investimenti agevolati gia' avviati,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente
alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui
all'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Si applica l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni
centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente
articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della
misura e vanno a incrementare le disponibilita' della misura stessa.
(( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate
ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello
Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al
finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione
del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione
dell'attivita' economica, eventualmente anche sostenendo
l'acquisizione da parte degli ex dipendenti. ))
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il
trasferimento (( dell'attivita' economica specificamente incentivata
)) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito,
da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra
impresa (( che sia con essa in rapporto )) di controllo o
collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Riferimenti normativi
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 60 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane
ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano
beneficiato di contributi pubblici in conto capitale,
qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi,
delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a
uno Stato non appartenente all'Unione europea, con
conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per
cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di
restituire i contributi in conto capitale ricevuti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 9
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1.-4.
(Omissis).
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
delle relative sanzioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art.
43, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1.-2.
(Omissis).
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro
strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le
priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».