Art. 6
Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti
1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili
a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al 50
per cento )) i livelli occupazionali degli addetti all'unita'
produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio nei cinque anni
successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal
beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al
10 per cento, il beneficio e' ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del livello occupazionale. ))
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici
concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi )), nonche'
agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.