Art. 6 
 
     Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 
 
  1. Qualora una impresa italiana o estera, operante  nel  territorio
nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la
valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi  riconducibili
a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al  50
per  cento  ))  i  livelli  occupazionali  degli  addetti  all'unita'
produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio nei cinque  anni
successivi alla data di completamento dell'investimento,  decade  dal
beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia  superiore  al
10 per cento, il beneficio e' ridotto in  misura  proporzionale  alla
riduzione del livello occupazionale. )) 
  2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 3 e 5. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  benefici
concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi  )),  nonche'
agli investimenti agevolati avviati,  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.