Art. 7
Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o
delocalizzazione dei beni
1. L'iper ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili
siano destinati a strutture produttive situate nel territorio
nazionale.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a
strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla
stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento
del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la
cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione (( dei beni ))
agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi
d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. (( Le disposizioni
del comma 2 non si applicano altresi' nei casi di cui i beni
agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu'
sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo
utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«9. Al fine di favorire processi di trasformazione
tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0",
per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del
150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 35 e 36
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma
30 e di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della
maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo
oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno
la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi' come
originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene
materiale strumentale nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste
dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione secondo le regole previste
dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.».