Art. 7 
 
Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di  cessione  o
                      delocalizzazione dei beni 
 
  1. L'iper ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione  che  i  beni  agevolabili
siano  destinati  a  strutture  produttive  situate  nel   territorio
nazionale. 
  2. Se nel corso del periodo di fruizione  della  maggiorazione  del
costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati  a
strutture produttive situate all'estero, anche se  appartenenti  alla
stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di  cui
al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in  aumento
del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui  si  verifica  la
cessione a titolo oneroso  o  la  delocalizzazione  ((  dei  beni  ))
agevolati per un importo  pari  alle  maggiorazioni  delle  quote  di
ammortamento  complessivamente   dedotte   nei   precedenti   periodi
d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   agli
investimenti effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni del comma 2 non  si  applicano  agli  interventi
sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi  35  e  36,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano  anche
in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.  ((  Le  disposizioni
del comma 2 non  si  applicano  altresi'  nei  casi  di  cui  i  beni
agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu'
sedi produttive e, pertanto, possano  essere  oggetto  di  temporaneo
utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9  dell'art.  1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «9. Al fine  di  favorire  processi  di  trasformazione
          tecnologica e digitale secondo il modello "Industria  4.0",
          per gli investimenti in beni  materiali  strumentali  nuovi
          compresi nell'elenco di cui  all'allegato  A  annesso  alla
          presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato  del
          150 per cento. La disposizione di cui al presente comma  si
          applica agli investimenti effettuati entro il  31  dicembre
          2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a  condizione  che
          entro la data del  31  dicembre  2017  il  relativo  ordine
          risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
          di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del  costo
          di acquisizione.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  35  e  36
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «35. Ai soli effetti della disciplina di cui  al  comma
          30 e di cui all'art. 1, comma 9, della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, se nel corso del periodo di  fruizione  della
          maggiorazione del costo si verifica il  realizzo  a  titolo
          oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene  meno
          la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi'  come
          originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
          periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
                a)  sostituisca  il  bene  originario  con  un   bene
          materiale   strumentale   nuovo   avente    caratteristiche
          tecnologiche  analoghe  o  superiori  a   quelle   previste
          dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
                b)    attesti    l'effettuazione    dell'investimento
          sostitutivo,  le  caratteristiche  del  nuovo  bene  e   il
          requisito dell'interconnessione secondo le regole  previste
          dall'art. 1, comma 11, della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232. 
              36.  Nel  caso  in  cui  il   costo   di   acquisizione
          dell'investimento  sostitutivo  di  cui  al  comma  35  sia
          inferiore al costo di acquisizione del  bene  sostituito  e
          sempre che ricorrano  le  altre  condizioni  previste  alle
          lettere a) e b) del comma 35, la  fruizione  del  beneficio
          prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
          del nuovo investimento.».