Art. 8
Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di
acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano
ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso,
dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art.
3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al
medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le
imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi
dalle societa' di capitali; per le persone fisiche si tiene conto
anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari
dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del
Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto
corrispondente ai costi gia' attributi in precedenza all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti
della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali,
assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati
direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita' di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 6 dell'art.
3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
(Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione
Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015):
«Art. 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano
nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2020, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015.
2.-5. (Omissis).
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo di cui al comma 4;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione
o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta
sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati
con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e
con altre imprese comprese le start-up innovative di cui
all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
(Omissis).».
- Il riferimento al testo del citato art. 2359 del
codice civile e' riportato nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. -
4. (Omissis).
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».