Art. 8 
 
Applicazione del credito d'imposta ricerca e  sviluppo  ai  costi  di
           acquisto da fonti esterne dei beni immateriali 
 
  1. Agli effetti della disciplina  del  credito  d'imposta  per  gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui  all'art.  3,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano
ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso,
dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art.
3, derivanti da operazioni intercorse  con  imprese  appartenenti  al
medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al  medesimo  gruppo  le
imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti  diversi
dalle societa' di capitali; per le persone  fisiche  si  tiene  conto
anche di partecipazioni, titoli o  diritti  posseduti  dai  familiari
dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art.  5,  comma  5,  del
Testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. In deroga all'art. 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili  ai  periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media  di  raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute  nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  resta  comunque   ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di  acquisto
corrispondente ai costi  gia'  attributi  in  precedenza  all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai  progetti  di  ricerca  e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 
  3. Resta comunque ferma la condizione  secondo  cui,  agli  effetti
della  disciplina  del  credito  d'imposta,  i  costi  sostenuti  per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei  suddetti  beni  immateriali,
assumono  rilevanza  solo  se  i  suddetti  beni   siano   utilizzati
direttamente ed esclusivamente  nello  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 6 dell'art.
          3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   «Destinazione
          Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): 
              «Art. 3 (Credito d'imposta per attivita' di  ricerca  e
          sviluppo). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla
          forma giuridica,  dal  settore  economico  in  cui  operano
          nonche'  dal  regime  contabile  adottato,  che  effettuano
          investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo,   a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al  31
          dicembre 2020, e' attribuito  un  credito  d'imposta  nella
          misura del 50 per cento delle spese sostenute in  eccedenza
          rispetto alla media dei  medesimi  investimenti  realizzati
          nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in  corso  al
          31 dicembre 2015. 
              2.-5. (Omissis). 
              6. Ai fini della determinazione del  credito  d'imposta
          sono ammissibili le spese relative a: 
                a) personale impiegato nelle attivita' di  ricerca  e
          sviluppo di cui al comma 4; 
                b) quote di ammortamento delle spese di  acquisizione
          o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
          nei limiti dell'importo  risultante  dall'applicazione  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  31  dicembre  1988,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
          1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
          l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo
          unitario non inferiore a 2.000 euro al  netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto; 
                c) spese relative a contratti  di  ricerca  stipulati
          con universita', enti di ricerca e organismi equiparati,  e
          con altre imprese comprese le start-up  innovative  di  cui
          all'art. 25 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221; 
                d)  competenze  tecniche  e   privative   industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 
              (Omissis).». 
              - Il riferimento al testo  del  citato  art.  2359  del
          codice civile e' riportato nelle note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
              «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). -  1.  -
          4. (Omissis). 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma   2,   le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».