Art. 10 Requisiti per l'iscrizione 1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; c) avere superato la prova di idoneita' di cui all'art. 84; d) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15, dalle societa' per le quali svolgeranno l'attivita'; e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia; f) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.