Art. 10 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del  Registro,  le
persone fisiche devono: 
  a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.  110,  comma
1, del Codice; 
  b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo
pieno ovvero a tempo parziale  quando  superi  la  meta'  dell'orario
lavorativo a tempo pieno; 
  c) avere superato la prova di idoneita' di cui all'art. 84; 
  d) fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  avere  assolto
l'obbligo  di  stipulazione  del  contratto  di  assicurazione  della
responsabilita' civile, in conformita' a quanto  stabilito  dall'art.
11 e/o essere incluse nella copertura  stipulata,  in  conformita'  a
quanto  stabilito  dall'art.  15,  dalle  societa'   per   le   quali
svolgeranno l'attivita'; 
  e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B,  avere  aderito
al Fondo di garanzia; 
  f) non avere stretti legami con persone fisiche  o  giuridiche  che
impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte  dell'IVASS
secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  lettera  f),  le  persone  fisiche
comunicano nella domanda di iscrizione  i  nominativi  delle  persone
fisiche o giuridiche con cui hanno stretti  legami  e  attestano  che
tali  stretti  legami  non  impediscono  l'esercizio  dei  poteri  di
vigilanza da parte dell'IVASS. 
  3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma
1, lettere a), b), c), e) ed f),  che  nella  domanda  di  iscrizione
dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa  di
cui alla lettera  d)  del  medesimo  comma,  vengono  iscritte  nella
sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall'art.  4,
comma 3.