Art. 11 Contratto di assicurazione della responsabilita' civile 1. Il contratto di assicurazione della responsabilita' civile e' stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilita' civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del Codice o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali: a) garantire la responsabilita' civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedelta' dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le societa' iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura; b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attivita' di distribuzione, ancorche' denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura; c) l'inserimento di franchigie o scoperti non puo' essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato; d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri. 3. Qualora l'intermediario svolga attivita' relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attivita'. 4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a: a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000; b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000; Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione nelle sezioni A o B. 5. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.