Art. 11 
 
       Contratto di assicurazione della responsabilita' civile 
 
  1. Il contratto di assicurazione della  responsabilita'  civile  e'
stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un'impresa
autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilita' civile generale
di cui all'art. 2, comma  3,  del  Codice  o  con  un'impresa  estera
ammessa ad esercitare tale attivita' in regime di stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi nel  territorio  della  Repubblica.  E'
consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 
  2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali: 
  a) garantire la responsabilita' civile derivante da danni  arrecati
a terzi nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione conseguenti  a
negligenze  ed  errori  professionali  dell'intermediario  ovvero   a
negligenze, errori professionali ed infedelta' dei  suoi  dipendenti,
collaboratori o persone del cui operato deve rispondere  a  norma  di
legge, incluse le societa' iscritte nella  sezione  E  e  le  persone
fisiche, anche se non  iscritte  nella  medesima  sezione.  Non  sono
consentite clausole che limitino o escludano tale copertura; 
  b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi  nel  periodo
di svolgimento dell'attivita' di distribuzione, ancorche'  denunciati
nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione   dell'efficacia   della
copertura; 
  c) l'inserimento di franchigie o scoperti non puo'  essere  opposto
dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei
massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito;  l'impresa
conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato; 
  d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri. 
  3.  Qualora  l'intermediario  svolga  attivita'  relativa  a  forme
pensionistiche complementari, la copertura  assicurativa  si  estende
anche a tale attivita'. 
  4. I massimali di copertura del contratto sono  di  importo  almeno
pari a: 
  a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000; 
  b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000; 
  Nel  caso  di  contratti  che  prevedono  coperture  cumulative,  i
suddetti limiti minimi sono  riferiti  a  ciascun  intermediario  che
richiede l'iscrizione nelle sezioni A o B. 
  5. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro
e scadenza il 31 dicembre.  I  contratti  con  durata  annuale  hanno
scadenza al 31 dicembre dell'anno  di  iscrizione  e  sono  rinnovati
annualmente.