Art. 12 
 
          Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui  all'art.  190,
comma 4 del Codice, il revisore  legale  incaricato  della  revisione
esterna comunica all'organo di controllo e  all'IVASS,  nei  medesimi
termini di cui all'art. 11, comma 2: 
    a)  le  eventuali  difficolta'  tecnico-operative  emerse   nello
svolgimento della revisione esterna; 
    b)  gli  eventuali  aspetti   meritevoli   di   attenzione,   con
riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.