Art. 17 Commissione esaminatrice 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a Consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta da: a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente; b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.