Art. 19 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15,  le  categorie  di  titoli
ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna
di esse sono stabiliti come segue: 
    A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
      1)  diploma  di   laurea   conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2; 
      2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta  in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
      3) diplomi  di  specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 
      4)  dottorato  di  ricerca  conseguito  presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuto in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
      5)   abilitazione   all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni, fino a punti 1; 
    B) titoli professionali, fino a punti 19: 
      1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di  dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora
espressamente     previsto      dalla      legislazione      vigente,
dell'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita'  e  che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 
      2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali che  siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.