Art. 13 
 
Disposizioni relative ai procedimenti  di  vigilanza  attivati  sulla
  base  di  una  segnalazione  di  reati  o  irregolarita'  ai  sensi
  dell'art. 54-bis 
 
  1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis,
i procedimenti di vigilanza  in  materia  di  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza  e  di
imparzialita' dei funzionari pubblici sono affidati all'ufficio,  che
svolge le attivita' istruttorie, ai sensi dei rispettivi  regolamenti
di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorita' in  materia,
nel rispetto  della  tutela  della  riservatezza  dell'identita'  del
segnalante come previsto  dall'art.  54-bis,  con  la  collaborazione
degli uffici di  vigilanza  interessati  per  materia.  Il  dirigente
informa il Consiglio dei casi nei quali  richiede  la  collaborazione
degli uffici di vigilanza suddetti. 
  2. In casi di particolare complessita', su richiesta del dirigente,
il Consiglio puo' autorizzare la proroga dei termini previsti per  il
compimento degli atti del procedimento di vigilanza. 
  3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui  al  presente
articolo sono adottati  dal  Consiglio,  su  congiunta  proposta  del
dirigente e del dirigente dell'ufficio di vigilanza interessato.