Art. 11 
 
                         Rapporti con la UIF 
 
  1. Le  pubbliche  amministrazioni  individuano,  con  provvedimento
formalizzato, un «gestore» quale  soggetto  delegato  a  valutare  ed
effettuare le comunicazioni alla UIF. 
  2. Al fine di garantire efficacia  e  riservatezza  nella  gestione
delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore  per
tutte le  comunicazioni  e  i  relativi  approfondimenti  la  persona
individuata quale «gestore» e  la  connessa  struttura  organizzativa
indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.