Art. 17 
 
 
         Ambito di applicazione e Commissario straordinario 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli
interventi per la riparazione, la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e la  ripresa  economica  nei  territori  dei  Comuni  di
Casamicciola  Terme,  Forio,  Lacco  Ameno   dell'Isola   di   Ischia
interessati dagli eventi sismici verificatisi  il  giorno  21  agosto
2017. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un  Commissario
straordinario il cui compenso e' determinato con lo  stesso  decreto,
(( in misura )) non superiore ai limiti di cui all'art. 15, comma  3,
del  decreto-legge  ((  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  )),  con  oneri  a
carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'art.  19.  Con  il  medesimo  decreto  e'   fissata   la   durata
dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12
mesi  con  possibilita'  di  rinnovo.  La   gestione   straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente  decreto
cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di  adozione  del
decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto  del
Presidente della Repubblica  del  9  agosto  2018  ((  ,  di  cui  al
comunicato della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018 )). 
  3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e  omogenea  nei  territori  colpiti  dal  sisma,  anche   attraverso
specifici piani di delocalizzazione  e  trasformazione  urbana  ((  ,
finalizzati alla riduzione delle  situazioni  di  rischio  sismico  e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica )), e a tal fine  programma
l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie  per
la progettazione ed  esecuzione  degli  interventi,  nonche'  per  la
determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base  di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 15, commi 2 e 3, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  comunicato  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri (Avviso  relativo  alla  nomina  del
          consigliere Carlo Schilardi a Commissario straordinario  di
          Governo per la ricostruzione nei territori  dei  comuni  di
          Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di
          Ischia colpiti dall'evento sismico  del  giorno  21  agosto
          2017), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  settembre
          2018, n. 208: 
              «Con decreto del Presidente della Repubblica  9  agosto
          2018, registrato alla Corte dei conti il  21  agosto  2018,
          foglio  n.  1709,  il  consigliere  Carlo   Schilardi,   e'
          nominato, per un  anno  a  decorrere  dal  9  agosto  2018,
          Commissario straordinario di governo per  la  ricostruzione
          nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio  e
          di Lacco Ameno dell'Isola  di  Ischia  colpiti  dall'evento
          sismico del giorno 21 agosto 2017,  con  i  poteri  di  cui
          all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».