Art. 18 
 
 
               Funzioni del Commissario straordinario 
 
  1. Il Commissario straordinario: 
    a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione  civile
ed il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29  agosto  2017,
al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza; 
    b) vigila sugli interventi di ricostruzione e  riparazione  degli
immobili privati di cui all'art. 20, nonche' coordina la  concessione
ed erogazione dei relativi contributi; 
    c) opera la ricognizione dei danni  unitamente  ai  fabbisogni  e
determina, di concerto  con  la  Regione  Campania,  secondo  criteri
omogenei, il quadro complessivo degli stessi e  stima  il  fabbisogno
finanziario per farvi fronte, definendo  altresi'  la  programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
    d) coordina gli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui all'art. 26; 
    e) interviene  a  sostegno  delle  imprese  che  hanno  sede  nei
territori  interessati   e   assicura   il   recupero   del   tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
    f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui  appositamente
intestata; 
    (( f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle
costruzioni interessate da interventi edilizi; 
    f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia
e urbanistica, per avere un  quadro  completo  del  rischio  statico,
sismico e idrogeologico )); 
    g) espleta ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei
territori colpiti; 
    h)  provvede,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i  Comuni  di
cui all'art. 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello,
come definita  negli  «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione
sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni
e  delle  Province  autonome,  disciplinando  con  proprio  atto   la
concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri  a  carico
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art.
19, entro  il  limite  complessivo  di  euro  210.000,  definendo  le
relative modalita' e procedure di attuazione; 
    i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla
concessione dei contributi di cui  all'art.  2,  comma  6-sexies  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito,  con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
    (( i-bis) provvede alle attivita'  relative  all'assistenza  alla
popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  sulla
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato  di  cui
all'art. 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 476 del 29 agosto  2017,  che  vengono  all'uopo
trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19 )). 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale  e
di indirizzo. 
  3.  Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  il
Commissario straordinario opera in raccordo con il  Presidente  della
Regione  Campania  al  fine  di  assicurare  la  piena  efficacia  ed
operativita' degli interventi. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa istituita  dall'art.  15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920  del
28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa
attribuite. 
  5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario  straordinario
si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la  conclusione
di apposita convenzione con oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
all'art. 19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 1 e 16, dell'ordinanza  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29
          agosto 2017 (Primi interventi urgenti di protezione  civile
          conseguenti  all'evento  sismico  che  ha  interessato   il
          territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e  di
          Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto  2017.
          (Ordinanza n. 476): 
              «Art. 1 (Nomina Commissario e piano degli  interventi).
          -  1.  Al  fine  di  fronteggiare   l'emergenza   derivante
          dall'evento sismico di cui in  premessa,  l'arch.  Giuseppe
          Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione  Campania,
          e' nominato commissario delegato e provvede  ad  assicurare
          il  necessario  raccordo  tra  i  centri  operativi  e   di
          coordinamento  attivati  sul  territorio  nell'immediatezza
          dell'evento, ponendo in essere ogni necessaria misura  atta
          a   garantire   il   proseguimento   delle   funzioni    di
          coordinamento degli interventi gia' avviati, nonche' quanto
          ulteriormente necessario, definendo, con proprio successivo
          provvedimento, le relative modalita' organizzative. 
              2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla
          presente ordinanza, il commissario delegato si raccorda con
          il prefetto della Provincia di Napoli  e  si  avvale  della
          struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti  e
          le agenzie ad essa facenti capo, della Citta' metropolitana
          di  Napoli,  oltre  che,  anche  in  qualita'  di  soggetti
          attuatori, dei sindaci dei comuni  interessati  dall'evento
          sismico,  che  si  avvalgono  delle  rispettive   strutture
          organizzative, nonche' delle altre componenti  e  strutture
          operative del Servizio nazionale della  protezione  civile.
          L'Unita' di crisi coordinamento  regionale  della  Campania
          che opera presso il Segretariato regionale del MiBACT attua
          gli interventi nell'ambito  del  coordinamento  di  cui  al
          presente comma e secondo quanto specificamente previsto  al
          successivo art. 6. 
              3. Per l'esercizio  delle  funzioni  a  lui  attribuite
          dalla presente ordinanza, il Commissario si  avvale  di  un
          comitato  tecnico  composto  da   esperti   di   comprovata
          esperienza,  in  misura  massima  di   sette   unita'.   La
          costituzione e il funzionamento del comitato sono  regolati
          con provvedimenti adottati dal commissario delegato. Per la
          partecipazione  al  comitato  tecnico  non  e'  dovuta   la
          corresponsione di gettoni di  presenza,  compensi  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
              4. Per le finalita' di cui al comma 2,  il  commissario
          delegato predispone, nel limite delle  risorse  finanziarie
          di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione
          della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti
          per contrastare  il  contesto  di  criticita'  in  atto  da
          sottoporre all'approvazione, anche per  stralci,  del  Capo
          del dipartimento della protezione civile. Tale  piano  deve
          contenere le seguenti attivita' ed interventi, ivi compresi
          quelli posti in essere dalla data  dell'evento  sismico  in
          rassegna: 
                a) gli  interventi  necessari  nella  fase  di  prima
          emergenza volti a rimuovere le situazioni  di  rischio,  ad
          assicurare   l'indispensabile   attivita'   di    soccorso,
          assistenza  e  ricovero  della  popolazione   colpita   dal
          predetto evento calamitoso; 
                b) le attivita' necessarie  inerenti  alla  messa  in
          sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; 
                c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni
          di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. 
              5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere  le  stime
          di costo delle diverse tipologie di attivita' previste  dal
          comma precedente e, relativamente agli  interventi  di  cui
          alla lettera b), deve, altresi', contenere  la  descrizione
          tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di
          durata, nonche' l'indicazione  delle  rispettive  stime  di
          costo. 
              6.  Il  predetto  piano  puo'  essere   successivamente
          rimodulato e integrato, nei limiti  delle  risorse  di  cui
          all'art. 16, previa approvazione del Capo del  dipartimento
          della protezione civile. 
              7. I contributi sono erogati  agli  eventuali  Soggetti
          attuatori, agli enti locali, nonche' alle altre  componenti
          e  strutture  operative  del   Servizio   nazionale   della
          protezione civile, sulla base di  apposita  rendicontazione
          delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del
          nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed
          il danno  subito.  Allo  scopo  di  assicurare  l'immediata
          attivazione  degli   interventi   urgenti   e'   consentita
          l'erogazione di anticipazioni. 
              8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono
          dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'  e
          costituiscono   variante   agli    strumenti    urbanistici
          vigenti.». 
              «Art. 16  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          connessi alla realizzazione degli interventi  di  cui  alla
          presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito  nella
          delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, nel
          limite del primo stanziamento di Euro 7.000.000,00. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  autorizzata
          l'apertura di apposita contabilita' speciale  intestata  al
          commissario delegato. 
              3.  La  regione  Campania  ed  i   Comuni   interessati
          dall'evento sismico di cui in premessa sono  autorizzati  a
          trasferire sulla contabilita' speciale di cui  al  comma  2
          eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie  finalizzate  al
          superamento del contesto emergenziale in rassegna,  la  cui
          quantificazione deve  essere  effettuata  entro  20  giorni
          dalla  data   di   adozione   della   presente   ordinanza.
          All'autorizzazione del versamento delle risorse di  cui  al
          presente  comma  si   provvede   con   apposite   ulteriori
          ordinanze. 
              4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare  ai
          sensi dell'art. 5, comma 5-bis,  della  legge  24  febbraio
          1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.». 
              -  Si   riporta   l'art.   2,   comma   6-sexies,   del
          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili),
          convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,
          n. 172: 
              «Art. 2  (Sospensione  dei  termini  per  l'adempimento
          degli obblighi tributari e contributivi e altri  interventi
          nei territori colpiti da calamita' naturali). - (Omissis). 
              6-sexies.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa   delle
          attivita' produttive danneggiate dagli eventi  sismici  del
          21 agosto  2017,  e'  concesso,  nei  limiti  di  spesa  di
          complessivi 10 milioni di euro per gli anni  2018  e  2019,
          alle  piccole  e  medie  imprese  ubicate  nei  comuni   di
          Casamicciola Terme,  Forio  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di
          Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento
          della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o
          totale dell'attivita' nei sei mesi successivi  agli  eventi
          sismici stessi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 15  dell'ordinanza  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  28  gennaio  2011,  n.  3920
          (Disposizioni urgenti di protezione civile.  (Ordinanza  n.
          3920): 
              «Art. 15. - 1. In considerazione  della  necessita'  di
          provvedere   all'adozione   di    misure    di    carattere
          straordinario ed  urgente  finalizzate  a  fronteggiare  le
          problematiche inerenti al movimento franoso nel  territorio
          di  Montaguto,  in  provincia  di   Avellino   nonche'   di
          assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti  gia'  posti
          in capo alle strutture di cui all'art. 2 del  decreto-legge
          30 dicembre 2009, n.  195  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,  e'  istituita,  con
          decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento  della  protezione  civile,  apposita   Unita'
          Tecnica-Amministrativa. 
              2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e'
          preposta,   altresi',   alla   gestione   delle   attivita'
          concernenti: 
                a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle
          Unita' Stralcio ed Operativa di cui all'art.  2  del  sopra
          richiamato  decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,
          assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli
          interventi anche infrastrutturali; 
                b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico  di
          accertamento della massa passiva  di  cui  all'art.  5  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
          gennaio  2010,  nei  limiti   delle   risorse   finanziarie
          disponibili a tale scopo; 
                c) le attivita' solutorie di  competenza  nei  limiti
          delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo,  tenuto
          conto delle esigenze di pubblico  interesse  connesse  alle
          attivita' dei soggetti creditori; 
                d)    le    competenze    amministrative     riferite
          all'esecuzione    del    contratto    di    gestione    del
          termovalorizzatore di Acerra e  del  relativo  impianto  di
          servizio nonche' riferite alla convenzione con  il  Gestore
          dei Servizi Energetici; 
                e) l'eventuale supporto  alla  Regione  Campania,  se
          richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei
          rifiuti, nella ricorrenza  delle  oggettive  condizioni  di
          necessita' ed urgenza normativamente previste. 
              3.  Il  piano  d'impiego   del   dispositivo   militare
          autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle  aree  e
          dei  siti  di  interesse  strategico  nazionale   a   norma
          dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195  e'
          disposto, dal Capo del Dipartimento della protezione civile
          d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
              4.      L'incarico      di       Capo       dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa  di  cui  al  comma  1   costituisce
          incarico  dirigenziale  di  prima  fascia  e  puo'   essere
          conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile
          ai sensi dell'art. 19, commi  4,  5-bis  e  6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
          limiti numerici ivi previsti. 
              5. Il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile
          puo'  provvedere,  su   proposta   del   Capo   dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1,  alla  nomina  di
          due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia  che
          coadiuva il Capo dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa  nello
          svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi  di  cui
          al  presente  comma  possono  essere  conferiti,  ai  sensi
          dell'art. 19, commi 5, 5-bis e 6, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. 
              6.  Per  il  soddisfacimento   delle   esigenze   della
          Struttura  di  cui  al  comma   1   il   Capo   dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa   e'   autorizzato,   inoltre,    ad
          avvalersi,  per  essere  coadiuvato  nella  gestione  delle
          attivita' di cui al comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  di
          un'unita'  di  particolare   e   specifica   competenza   e
          professionalita', cui conferire, sulla base di  una  scelta
          di carattere  fiduciario,  un  incarico  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7  e  53
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art.  1,
          comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  all'art.
          3, comma 54, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  ed
          all'art. 72, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. 
              7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il  Capo
          dell'Unita'    Tecnica-Amministrativa     e',     altresi',
          autorizzato ad avvalersi di personale gia' in  servizio,  a
          qualsiasi titolo, presso il Dipartimento  della  protezione
          civile, nonche', nel limite di 40 unita' di: 
                a)  personale  militare  e  civile   appartenente   a
          pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali,
          che viene posto in  posizione  di  comando  previo  assenso
          degli interessati anche in deroga  alla  vigente  normativa
          generale in materia di mobilita' nel rispetto  dei  termini
          perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio  1997,  n.  127,  con  permanenza  a  carico   delle
          Amministrazioni di appartenenza  degli  oneri  relativi  al
          trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto
          stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2,  comma  91,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 27,  comma
          1, della legge 4 novembre 2010, n.  183.  Per  le  medesime
          finalita' il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
          al  comma  1  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di  personale
          dipendente da  societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente
          la gestione di  servizi  pubblici,  previo  consenso  delle
          medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno  e  con
          rimborso   degli   emolumenti   corrisposti   al   predetto
          personale,   nonche'   degli    oneri    contributivi    ed
          assicurativi; 
                b)  personale   con   contratto   di   collaborazione
          coordinata e continuativa, sulla  base  di  una  scelta  di
          carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  all'art.  1,
          comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  all'art.
          3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                c) (Soppressa). 
              8.  Il  Capo  dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa   e',
          inoltre,  autorizzato  ad  avvalersi  in  via   del   tutto
          eccezionale del supporto, nel limite di quattro unita',  di
          personale appartenente a  pubbliche  amministrazioni  e  ad
          enti pubblici, anche locali cui  corrispondere  prestazioni
          di lavoro  straordinario  effettivamente  rese  nel  limite
          massimo di 70 ore mensili. 
              8-bis. Il Capo  dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa  e'
          altresi' autorizzato ad avvalersi di un'unita' di personale
          militare da  richiamare  in  servizio  dalla  posizione  di
          ausiliaria  «senza  assegni»  cui  e'  attribuito,  per  il
          servizio prestato in relazione  alle  esigenze  di  cui  al
          presente comma, il trattamento di  missione  dal  luogo  di
          residenza. 
              9. Il personale di cui ai commi 7  e  8  potra'  essere
          individuato anche nell'ambito delle risorse  umane  gia'  a
          disposizione delle  Unita'  Operativa  e  Stralcio  di  cui
          all'art. 2 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26. 
              10.  Al  personale  di  cui  ai  commi  da  4  a  9  e'
          attribuito,  per  il  servizio   prestato   nella   Regione
          Campania, ove non  residente  nella  medesima  regione,  il
          trattamento di missione dal luogo di residenza con oneri  a
          carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa. Al personale  di
          cui al comma 7,  e'  attribuito  il  trattamento  economico
          accessorio previsto per il personale di  analoga  posizione
          di  stato,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della
          protezione civile. 
              11. Gli oneri relativi al trattamento di  missione  del
          personale  impiegato  per  le   esigenze   afferenti   alla
          situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del
          movimento franoso nel territorio del comune  di  Montaguto,
          in  provincia  di  Avellino,  sono  posti  a   carico   del
          Dipartimento della protezione civile  previa  anticipazione
          da parte dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui al comma
          1. 
              12. In relazione alle disposizioni di cui  al  presente
          articolo  e'  soppresso  l'art.   20   dell'ordinanza   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3904  del  10
          novembre 2010. 
              13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui
          al comma 1 subentra nella  titolarita'  delle  contabilita'
          speciali n. 5146 e n. 5148 intestate  al  Capo  dell'Unita'
          Stralcio di cui all'art. 7 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilita'
          speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita' Operativa di
          cui all'art. 16 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 13 gennaio 2010. 
              14. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle
          pertinenti contabilita' speciali.».