Art. 18 Funzioni del Commissario straordinario 1. Il Commissario straordinario: a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza; b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'art. 20, nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi; c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26; e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata; (( f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi; f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico )); g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente Capo nei territori colpiti; h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'art. 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalita' e procedure di attuazione; i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; (( i-bis) provvede alle attivita' relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19 )). 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo. 3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operativita' degli interventi. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite. 5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 19.
Riferimenti normativi - Si riportano gli articoli 1 e 16, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 476): «Art. 1 (Nomina Commissario e piano degli interventi). - 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, l'arch. Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, e' nominato commissario delegato e provvede ad assicurare il necessario raccordo tra i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio nell'immediatezza dell'evento, ponendo in essere ogni necessaria misura atta a garantire il proseguimento delle funzioni di coordinamento degli interventi gia' avviati, nonche' quanto ulteriormente necessario, definendo, con proprio successivo provvedimento, le relative modalita' organizzative. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si raccorda con il prefetto della Provincia di Napoli e si avvale della struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti e le agenzie ad essa facenti capo, della Citta' metropolitana di Napoli, oltre che, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, che si avvalgono delle rispettive strutture organizzative, nonche' delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. L'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MiBACT attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma e secondo quanto specificamente previsto al successivo art. 6. 3. Per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite dalla presente ordinanza, il Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da esperti di comprovata esperienza, in misura massima di sette unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati dal commissario delegato. Per la partecipazione al comitato tecnico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 4. Per le finalita' di cui al comma 2, il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti per contrastare il contesto di criticita' in atto da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere le seguenti attivita' ed interventi, ivi compresi quelli posti in essere dalla data dell'evento sismico in rassegna: a) gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal predetto evento calamitoso; b) le attivita' necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. 5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere le stime di costo delle diverse tipologie di attivita' previste dal comma precedente e, relativamente agli interventi di cui alla lettera b), deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle rispettive stime di costo. 6. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 16, previa approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile. 7. I contributi sono erogati agli eventuali Soggetti attuatori, agli enti locali, nonche' alle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. Allo scopo di assicurare l'immediata attivazione degli interventi urgenti e' consentita l'erogazione di anticipazioni. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.». «Art. 16 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, nel limite del primo stanziamento di Euro 7.000.000,00. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato. 3. La regione Campania ed i Comuni interessati dall'evento sismico di cui in premessa sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze. 4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.». - Si riporta l'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: «Art. 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamita' naturali). - (Omissis). 6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e' concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita' nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi. (Omissis).». - Si riporta l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920 (Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3920): «Art. 15. - 1. In considerazione della necessita' di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonche' di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, apposita Unita' Tecnica-Amministrativa. 2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' preposta, altresi', alla gestione delle attivita' concernenti: a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle Unita' Stralcio ed Operativa di cui all'art. 2 del sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali; b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo; c) le attivita' solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attivita' dei soggetti creditori; d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonche' riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici; e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessita' ed urgenza normativamente previste. 3. Il piano d'impiego del dispositivo militare autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e' disposto, dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa. 4. L'incarico di Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti. 5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' provvedere, su proposta del Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa nello svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Per il soddisfacimento delle esigenze della Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' autorizzato, inoltre, ad avvalersi, per essere coadiuvato nella gestione delle attivita' di cui al comma 2, lettere a), b) e c), di un'unita' di particolare e specifica competenza e professionalita', cui conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed all'art. 72, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', altresi', autorizzato ad avvalersi di personale gia' in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonche', nel limite di 40 unita' di: a) personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime finalita' il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi; b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) (Soppressa). 8. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di quattro unita', di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo di 70 ore mensili. 8-bis. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' altresi' autorizzato ad avvalersi di un'unita' di personale militare da richiamare in servizio dalla posizione di ausiliaria «senza assegni» cui e' attribuito, per il servizio prestato in relazione alle esigenze di cui al presente comma, il trattamento di missione dal luogo di residenza. 9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potra' essere individuato anche nell'ambito delle risorse umane gia' a disposizione delle Unita' Operativa e Stralcio di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 e' attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza con oneri a carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa. Al personale di cui al comma 7, e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. 11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del personale impiegato per le esigenze afferenti alla situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile previa anticipazione da parte dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui al comma 1. 12. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo e' soppresso l'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3904 del 10 novembre 2010. 13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 subentra nella titolarita' delle contabilita' speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unita' Stralcio di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita' Operativa di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010. 14. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle pertinenti contabilita' speciali.».