Art. 20 
 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori di  cui  all'art.  17,  con  gli  atti  adottati  ai  sensi
dell'art. 18,  comma  2,  il  Commissario  straordinario  provvede  a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c). 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo,  sulla  base  dei
danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per
cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi
sismici, nei Comuni di cui all'art. 17: 
    a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e
trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e  ad  uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle  infrastrutture,
dotazioni  territoriali  e   attrezzature   pubbliche   distrutti   o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
    c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
    d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
    e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste  dal  ((  regolamento
(UE) n. 651/2014  della  Commissione,  ))  del  17  giugno  2014,  in
particolare dall'art. 50. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 50, del regolamento 17 giugno 2014,
          n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che  dichiara
          alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato
          interno in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE),  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  26  giugno
          2014, n. L 187: 
              «Art. 50 (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai  danni
          arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I  regimi
          di  aiuti  destinati  a  ovviare  ai  danni   arrecati   da
          terremoti, valanghe,  frane,  inondazioni,  trombe  d'aria,
          uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di  origine
          naturale sono compatibili con il mercato interno  ai  sensi
          dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono
          esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui  all'art.  108,
          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni
          di cui al presente articolo e al capo I. 
              2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: 
                a) le autorita' pubbliche  competenti  di  uno  Stato
          membro  hanno  riconosciuto  formalmente  il  carattere  di
          calamita' naturale dell'evento; e 
                b) esiste  un  nesso  causale  diretto  tra  i  danni
          provocati  dalla  calamita'  naturale  e  il  danno  subito
          dall'impresa. 
              3.  I  regimi  di  aiuti  connessi  a  una  determinata
          calamita' naturale sono adottati nei  tre  anni  successivi
          alla data in cui  si  e'  verificato  l'evento.  Gli  aiuti
          relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal
          verificarsi dell'evento. 
              4. I costi ammissibili sono i costi  dei  danni  subiti
          come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati
          da  un  esperto  indipendente  riconosciuto  dall'autorita'
          nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.  Tra
          i danni possono figurare i danni materiali  ad  attivi  (ad
          esempio immobili, attrezzature, macchinari,  scorte)  e  la
          perdita  di  reddito  dovuta  alla  sospensione  totale   o
          parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei  mesi
          dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei
          danni materiali e' basato sui costi di  riparazione  o  sul
          valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della
          calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o
          la diminuzione del valore equo di mercato a  seguito  della
          calamita', ossia la differenza tra il valore  degli  attivi
          immediatamente prima e immediatamente dopo  il  verificarsi
          della calamita'. La perdita di reddito e'  calcolata  sulla
          base dei dati finanziari  dell'impresa  colpita  (utile  al
          lordo di  interessi,  imposte  e  tasse  (EBIT),  costi  di
          ammortamento e costi del lavoro  unicamente  connessi  allo
          stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando
          i dati finanziari dei sei mesi  successivi  al  verificarsi
          dell'evento con la media dei tre anni scelti tra  i  cinque
          anni precedenti il verificarsi della calamita'  (escludendo
          il  migliore  e  il  peggiore  risultato   finanziario)   e
          calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno  viene
          calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 
              5. L'aiuto e  tutti  gli  altri  pagamenti  ricevuti  a
          copertura dei danni, compresi i  pagamenti  nell'ambito  di
          polizze  assicurative,  non  superano  il  100%  dei  costi
          ammissibili.».