Art. 20 Ricostruzione privata 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 17, con gli atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c). 2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal (( regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, )) del 17 giugno 2014, in particolare dall'art. 50. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19.
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 50, del regolamento 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187: «Art. 50 (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: a) le autorita' pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamita' naturale dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamita' naturale e il danno subito dall'impresa. 3. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamita' naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento. 4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorita' nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali e' basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamita'. La perdita di reddito e' calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamita' (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.».