Art. 21 
 
 
           Criteri e modalita' generali per la concessione 
             dei contributi per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati, situati  nei  territori  dei  comuni  di  cui  all'art.  17,
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto
dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti  adottati
ai sensi dell'art. 18, comma 2, possono essere  previsti  nel  limite
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art.
19: 
    a) per gli immobili distrutti, un  contributo  fino  al  100  per
cento  del  costo  delle  strutture,  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e  gli  impianti,  e
delle parti comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto  delle
vigenti norme tecniche che  prevedono  l'adeguamento  sismico  e  nel
limite delle superfici preesistenti,  aumentabili  esclusivamente  ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 
    b)  per  gli   immobili   con   livelli   di   danneggiamento   e
vulnerabilita' inferiori  alla  soglia  appositamente  stabilita,  un
contributo fino al 100 per cento  del  costo  della  riparazione  con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture  e  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese  le
rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni  dell'intero
edificio; 
    c) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli  di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche, e per il ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
    a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri  del  5  maggio  2011,  pubblicato  ((  nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale ))  n.  113  del  17  maggio
2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai  Comuni  di
cui all'art. 17, risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai
sensi dell'art. 13, comma 2, terzo,  quarto  e  quinto  periodo,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'art.  17,  risultavano  concesse  in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del (( testo  unico  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero  concesse  in  comodato  o
assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa,  e  adibite  a
residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o
dell'assegnatario; 
    c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
    d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data del 21  agosto  2017  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'art. 17, era presente un'unita' immobiliare di cui  alle  lettere
a), b) e c); 
    e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per  legge
o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico  valido  alla
data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione
o ricostruzione delle  unita'  immobiliari,  degli  impianti  e  beni
mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma,  e  che  alla
data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'art. 17,
risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa
strumentali. 
  (( 2-bis. Nessun contributo puo' essere concesso per  gli  immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito
dal giudice penale )). 
  3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100  per  cento  del
contributo   determinato   secondo   le   modalita'   stabilite   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2. 
  4. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi  pubblici  percepiti  dall'interessato  per  le
medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo. 
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'art. 30, comma 3. 
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo. 
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del (( testo unico  di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445,  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  necessari  per  la
concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1  e  all'eventuale
spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 
  8. Il proprietario  che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del
21 agosto  2017,  e  prima  del  completamento  degli  interventi  di
riparazione, ripristino o  ricostruzione  che  hanno  beneficiato  di
contributi,  ovvero  entro  due  anni  dal  completamento  di   detti
interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto  al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da
versare all'entrata del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'  e
termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  18,
comma 2. 
  9.  La  concessione  del  contributo  e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'. 
  10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano: 
    a) in caso di vendita effettuata nei  confronti  del  promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in  possesso  di
un titolo giuridico avente data certa anteriore agli  eventi  sismici
del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati  nei  Comuni
di cui all'art. 17; 
    b)  laddove  il  trasferimento  della  proprieta'  si   verifichi
all'esito di una procedura di esecuzione forzata  ovvero  nell'ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  ovvero
dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
  11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  12.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'art.  1,  comma  2,  del  ((
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )). 
  13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione
possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella
Anagrafe di cui all'art. 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti
della  procedura  concorrenziale,   completi   della   documentazione
stabilita con atti adottati ai sensi  dell'art.  18,  comma  2,  sono
prodotti dall'interessato  in  ogni  caso  prima  dell'emissione  del
provvedimento di concessione del contributo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
          maggio 2011 (Approvazione del modello  per  il  rilevamento
          dei danni,  pronto  intervento  e  agibilita'  per  edifici
          ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
          di compilazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          maggio 2011, n. 113, S.O. n. 123. 
              - Si riporta l'art. 13, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art.  13  (Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
                a)  alle   unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                b) ai fabbricati di civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                c)  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                d) a un unico immobile, iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma
          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal
          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il
          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
                0a) per le unita' immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
          n. 23; 
                a) per i fabbricati di interesse storico o  artistico
          di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42; 
                b)  per   i   fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto
          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base
          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
                a. 160  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
                b. 140  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
                b-bis.  80  per  i  fabbricati   classificati   nella
          categoria catastale D/5; 
                c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
                d.  60  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
                e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. (Abrogato). 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
          caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              11. (Abrogato). 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'art.  52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,
          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano
          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto
          compatibili. 
              12-bis. (Abrogato). 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'art. 9,  comma  6,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La  dichiarazione
          ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9   e
          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  "dal  1°  gennaio  2014",
          sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio  2012".  Al
          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
          "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla  misura
          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'art.
          2752 del codice civile il riferimento alla  "legge  per  la
          finanza  locale"  si  intende   effettuato   a   tutte   le
          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e
          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo
          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile
          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.
          360, e successive modificazioni. I comuni  sono,  altresi',
          tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi
          risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
          dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
          predetto sito informatico. Il versamento della  prima  rata
          di cui al comma 3 dell'art. 9 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il
          versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9  e'
          eseguito, a saldo dell'imposta dovuta  per  l'intero  anno,
          con eventuale conguaglio sulla prima  rata  versata,  sulla
          base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del
          28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
          e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
          precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
                a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
          n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
          per i soli comuni ricadenti nei territori delle  regioni  a
          Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta
          dal presente comma opera anche  nei  confronti  dei  comuni
          compresi  nel  territorio  della  regione  Friuli   Venezia
          Giulia; 
                b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
          del comma  1,  dell'art.  59  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
                c. l'ultimo periodo del comma  5  dell'art.  8  e  il
          comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,
          n. 23; 
                d. il comma 1-bis dell'art. 23 del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
                d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e  2-quater  dell'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine di cui all'art.  52,  comma
          2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque
          entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine
          previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  Il
          mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini
          previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
          parte del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino
          all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
          qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare
          sono stabilite le modalita' di attuazione, anche  graduale,
          delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
          comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
          sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  dai
          comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
          Ufficiale previsto dall'art. 52, comma  2,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'art. 1, comma 4,  ultimo  periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le
          parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
          dalle  seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
              18. All'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'
          esclusivamente finalizzato  a  fissare  la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21. (Soppresso).». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986,  n.  131  (Approvazione   del   Testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta   di   registro),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n.  99,
          S.O. n. 34. 
              - Si riportano gli articoli 46 e 47,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)». 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio  2016,  n.
          76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello
          stesso sesso e disciplina delle convivenze): 
              «Art. 1. - 1. La  presente  legge  istituisce  l'unione
          civile tra  persone  dello  stesso  sesso  quale  specifica
          formazione sociale ai sensi degli  articoli  2  e  3  della
          Costituzione e  reca  la  disciplina  delle  convivenze  di
          fatto. 
              2.  Due  persone   maggiorenni   dello   stesso   sesso
          costituiscono un'unione civile  mediante  dichiarazione  di
          fronte all'ufficiale di stato civile ed  alla  presenza  di
          due testimoni. 
              3.  L'ufficiale   di   stato   civile   provvede   alla
          registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
          stesso sesso nell'archivio dello stato civile. 
              4.  Sono   cause   impeditive   per   la   costituzione
          dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: 
                a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo
          matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso
          sesso; 
                b) l'interdizione di una delle parti  per  infermita'
          di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
          il pubblico ministero puo'  chiedere  che  si  sospenda  la
          costituzione   dell'unione   civile;   in   tal   caso   il
          procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
          pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
                c) la sussistenza tra le parti dei  rapporti  di  cui
          all'art. 87, primo comma, del codice  civile;  non  possono
          altresi' contrarre unione civile tra persone  dello  stesso
          sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano
          le disposizioni di cui al medesimo art. 87; 
                d)  la  condanna  definitiva  di  un  contraente  per
          omicidio consumato o  tentato  nei  confronti  di  chi  sia
          coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
          disposto soltanto rinvio  a  giudizio  ovvero  sentenza  di
          condanna  di  primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura
          cautelare la costituzione dell'unione  civile  tra  persone
          dello  stesso  sesso  e'  sospesa  sino  a  quando  non  e'
          pronunziata sentenza di proscioglimento. 
              5. La sussistenza di una delle cause impeditive di  cui
          al comma 4 comporta  la  nullita'  dell'unione  civile  tra
          persone dello stesso sesso. All'unione civile  tra  persone
          dello stesso sesso si  applicano  gli  articoli  65  e  68,
          nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,
          125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 
              6. L'unione civile  costituita  in  violazione  di  una
          delle cause  impeditive  di  cui  al  comma  4,  ovvero  in
          violazione dell'art. 68  del  codice  civile,  puo'  essere
          impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
          ascendenti prossimi, dal  pubblico  ministero  e  da  tutti
          coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo  e
          attuale. L'unione civile costituita da  una  parte  durante
          l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
          l'assenza. 
              7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il
          cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da
          timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne
          alla parte stessa. Puo'  essere  altresi'  impugnata  dalla
          parte il cui consenso e' stato dato per effetto  di  errore
          sull'identita' della persona  o  di  errore  essenziale  su
          qualita' personali  dell'altra  parte.  L'azione  non  puo'
          essere proposta se vi e' stata  coabitazione  per  un  anno
          dopo che e' cessata  la  violenza  o  le  cause  che  hanno
          determinato il timore ovvero sia stato  scoperto  l'errore.
          L'errore sulle qualita' personali  e'  essenziale  qualora,
          tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si  accerti
          che la stessa non avrebbe prestato il suo  consenso  se  le
          avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi: 
                a) l'esistenza di una  malattia  fisica  o  psichica,
          tale da impedire lo svolgimento della vita comune; 
                b) le circostanze di cui all'art. 122,  terzo  comma,
          numeri 2), 3) e 4), del codice civile. 
              8. La  parte  puo'  in  qualunque  tempo  impugnare  il
          matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone
          la nullita' della prima unione civile, tale questione  deve
          essere preventivamente giudicata. 
              9. L'unione civile tra persone dello  stesso  sesso  e'
          certificata   dal   relativo   documento   attestante    la
          costituzione  dell'unione,  che  deve  contenere   i   dati
          anagrafici  delle  parti,  l'indicazione  del  loro  regime
          patrimoniale  e  della  loro  residenza,  oltre   ai   dati
          anagrafici e alla residenza dei testimoni. 
              10.  Mediante  dichiarazione  all'ufficiale  di   stato
          civile le parti  possono  stabilire  di  assumere,  per  la
          durata dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso,
          un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
          puo' anteporre o posporre  al  cognome  comune  il  proprio
          cognome, se diverso, facendone dichiarazione  all'ufficiale
          di stato civile. 
              11. Con la costituzione dell'unione civile tra  persone
          dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e
          assumono  i  medesimi  doveri;  dall'unione  civile  deriva
          l'obbligo reciproco all'assistenza  morale  e  materiale  e
          alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute,  ciascuna
          in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita'
          di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai
          bisogni comuni. 
              12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita
          familiare e fissano la residenza comune; a  ciascuna  delle
          parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. 
              13.  Il  regime  patrimoniale  dell'unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso,  in  mancanza   di   diversa
          convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
          beni.  In  materia  di  forma,  modifica,   simulazione   e
          capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali  si
          applicano gli articoli 162,  163,  164  e  166  del  codice
          civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
          doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
          Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni  II,  III,
          IV, V e VI del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del
          codice civile. 
              14. Quando la condotta della parte  dell'unione  civile
          e' causa  di  grave  pregiudizio  all'integrita'  fisica  o
          morale ovvero alla liberta' dell'altra parte,  il  giudice,
          su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno  o  piu'
          dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  342-ter  del  codice
          civile. 
              15. Nella scelta  dell'amministratore  di  sostegno  il
          giudice  tutelare  preferisce,  ove  possibile,  la   parte
          dell'unione  civile  tra  persone   dello   stesso   sesso.
          L'interdizione o l'inabilitazione possono  essere  promosse
          anche  dalla  parte  dell'unione  civile,  la  quale   puo'
          presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 
              16. La violenza e' causa di annullamento del  contratto
          anche quando il male minacciato riguarda  la  persona  o  i
          beni dell'altra parte  dell'unione  civile  costituita  dal
          contraente o da un discendente o ascendente di lui. 
              17. In caso di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le
          indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120  del  codice
          civile devono corrispondersi anche alla  parte  dell'unione
          civile. 
              18.  La  prescrizione  rimane  sospesa  tra  le   parti
          dell'unione civile. 
              19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si
          applicano le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro
          primo del codice civile, nonche' gli  articoli  116,  primo
          comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659  del
          codice civile. 
              20. Al solo fine  di  assicurare  l'effettivita'  della
          tutela dei diritti e il pieno  adempimento  degli  obblighi
          derivanti  dall'unione  civile  tra  persone  dello  stesso
          sesso, le disposizioni che si riferiscono al  matrimonio  e
          le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
          termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle  leggi,  negli
          atti aventi forza di legge, nei regolamenti  nonche'  negli
          atti  amministrativi  e  nei   contratti   collettivi,   si
          applicano anche ad ognuna delle  parti  dell'unione  civile
          tra persone dello stesso sesso. La disposizione di  cui  al
          periodo precedente non si applica  alle  norme  del  codice
          civile non richiamate espressamente nella  presente  legge,
          nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio  1983,
          n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia
          di adozione dalle norme vigenti. 
              21. Alle parti dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo
          III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo  II
          e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice
          civile. 
              22. La morte o la dichiarazione di  morte  presunta  di
          una  delle  parti  dell'unione  civile  ne   determina   lo
          scioglimento. 
              23. L'unione  civile  si  scioglie  altresi'  nei  casi
          previsti dall'art. 3, numero 1) e numero  2),  lettere  a),
          c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
              24. L'unione civile si  scioglie,  inoltre,  quando  le
          parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
          scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato  civile.  In
          tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile  e'
          proposta decorsi tre mesi dalla data  della  manifestazione
          di volonta' di scioglimento dell'unione. 
              25. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
          9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,  12-quater,  12-quinquies   e
          12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche'  le
          disposizioni di cui al  Titolo  II  del  libro  quarto  del
          codice di procedura civile ed agli  articoli  6  e  12  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
              26. La sentenza di rettificazione  di  attribuzione  di
          sesso determina  lo  scioglimento  dell'unione  civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
              27. Alla rettificazione  anagrafica  di  sesso,  ove  i
          coniugi abbiano manifestato la volonta' di  non  sciogliere
          il  matrimonio  o  di  non  cessarne  gli  effetti  civili,
          consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
              28. Fatte salve le disposizioni di  cui  alla  presente
          legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in materia di  unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) adeguamento alle previsioni della  presente  legge
          delle disposizioni dell'ordinamento dello stato  civile  in
          materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
                b) modifica e riordino  delle  norme  in  materia  di
          diritto internazionale privato,  prevedendo  l'applicazione
          della  disciplina  dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso regolata  dalle  leggi  italiane  alle  coppie
          formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
          all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro  istituto
          analogo; 
                c) modificazioni ed  integrazioni  normative  per  il
          necessario  coordinamento  con  la  presente  legge   delle
          disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
          di legge, nei regolamenti e nei decreti. 
              29. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  28  sono
          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale. 
              30. Ciascuno schema di decreto legislativo  di  cui  al
          comma 28, a seguito della deliberazione del  Consiglio  dei
          ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
          della Repubblica perche' su di esso siano  espressi,  entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione,   i   pareri   delle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia.  Decorso
          tale termine il  decreto  puo'  essere  comunque  adottato,
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei  pareri  parlamentari  scada  nei  trenta
          giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  dal
          comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              31. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  di
          ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,
          il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
          correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei  principi
          e criteri direttivi di cui  al  citato  comma  28,  con  la
          procedura prevista nei commi 29 e 30. 
              32. All'art. 86 del codice civile, dopo le parole:  «da
          un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un'unione
          civile tra persone dello stesso sesso». 
              33. All'art. 124 del codice  civile,  dopo  le  parole:
          «impugnare il matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o
          l'unione civile tra persone dello stesso sesso». 
              34.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le disposizioni  transitorie
          necessarie per la tenuta dei registri  nell'archivio  dello
          stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei  decreti
          legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). 
              35.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  34
          acquistano efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37  a
          67 si intendono  per  «conviventi  di  fatto»  due  persone
          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da
          matrimonio o da un'unione civile. 
              37. Ferma restando la sussistenza  dei  presupposti  di
          cui  al  comma  36,  per   l'accertamento   della   stabile
          convivenza si fa riferimento alla dichiarazione  anagrafica
          di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'art.
          13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
              38. I conviventi di  fatto  hanno  gli  stessi  diritti
          spettanti al coniuge  nei  casi  previsti  dall'ordinamento
          penitenziario. 
              39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi  di
          fatto hanno diritto  reciproco  di  visita,  di  assistenza
          nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo  le
          regole di organizzazione delle strutture ospedaliere  o  di
          assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per
          i coniugi e i familiari. 
              40. Ciascun convivente di fatto puo' designare  l'altro
          quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: 
                a) in caso di malattia che  comporta  incapacita'  di
          intendere e di volere,  per  le  decisioni  in  materia  di
          salute; 
                b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione
          di organi, le modalita'  di  trattamento  del  corpo  e  le
          celebrazioni funerarie. 
              41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in
          forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'
          di redigerla, alla presenza di un testimone. 
              42. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  337-sexies  del
          codice civile, in caso di morte del proprietario della casa
          di comune residenza il convivente di  fatto  superstite  ha
          diritto di continuare ad abitare nella stessa per due  anni
          o per un periodo pari alla convivenza se  superiore  a  due
          anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove  nella  stessa
          coabitino figli minori  o  figli  disabili  del  convivente
          superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare
          nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore
          a tre anni. 
              43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno  nel  caso
          in  cui  il  convivente   superstite   cessi   di   abitare
          stabilmente nella casa di comune residenza  o  in  caso  di
          matrimonio, di unione  civile  o  di  nuova  convivenza  di
          fatto. 
              44. Nei casi di morte del conduttore o di  suo  recesso
          dal contratto di locazione della casa di comune  residenza,
          il convivente di  fatto  ha  facolta'  di  succedergli  nel
          contratto. 
              45.  Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo
          familiare costituisca titolo o causa  di  preferenza  nelle
          graduatorie  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
          popolare, di tale titolo  o  causa  di  preferenza  possono
          godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto. 
              46. Nella sezione VI del capo  VI  del  titolo  VI  del
          libro primo del  codice  civile,  dopo  l'art.  230-bis  e'
          aggiunto il seguente: 
              «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente
          di  fatto  che  presti   stabilmente   la   propria   opera
          all'interno dell'impresa dell'altro convivente  spetta  una
          partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
          acquistati con essi nonche' agli  incrementi  dell'azienda,
          anche  in  ordine  all'avviamento,  commisurata  al  lavoro
          prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora
          tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
          subordinato». 
              47.  All'art.  712,  secondo  comma,  del   codice   di
          procedura  civile,  dopo  le  parole:  «del  coniuge»  sono
          inserite le seguenti: «o del convivente di fatto». 
              48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore,
          curatore o  amministratore  di  sostegno,  qualora  l'altra
          parte sia dichiarata  interdetta  o  inabilitata  ai  sensi
          delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti  di  cui
          all'art. 404 del codice civile. 
              49.  In  caso  di  decesso  del  convivente  di  fatto,
          derivante    da    fatto    illecito    di    un     terzo,
          nell'individuazione  del  danno  risarcibile   alla   parte
          superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per
          il risarcimento del danno al coniuge superstite. 
              50.  I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare  i
          rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con
          la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
              51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e
          la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di
          nullita',  con  atto  pubblico  o  scrittura  privata   con
          sottoscrizione autenticata da un notaio o  da  un  avvocato
          che ne attestano la conformita'  alle  norme  imperative  e
          all'ordine pubblico. 
              52.   Ai   fini   dell'opponibilita'   ai   terzi,   il
          professionista che ha ricevuto l'atto in forma  pubblica  o
          che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del  comma
          51 deve  provvedere  entro  i  successivi  dieci  giorni  a
          trasmetterne copia al comune di  residenza  dei  conviventi
          per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
              53. Il contratto di cui al comma 50 reca  l'indicazione
          dell'indirizzo indicato da ciascuna  parte  al  quale  sono
          effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
          Il contratto puo' contenere: 
                a) l'indicazione della residenza; 
                b) le  modalita'  di  contribuzione  alle  necessita'
          della  vita  in  comune,  in  relazione  alle  sostanze  di
          ciascuno  e  alla  capacita'  di  lavoro  professionale   o
          casalingo; 
                c) il regime patrimoniale della comunione  dei  beni,
          di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
          primo del codice civile. 
              54. Il regime  patrimoniale  scelto  nel  contratto  di
          convivenza puo' essere modificato in qualunque momento  nel
          corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51. 
              55. Il trattamento dei dati personali  contenuti  nelle
          certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla
          normativa prevista dal codice in materia di protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, garantendo il rispetto della  dignita'  degli
          appartenenti al contratto di convivenza. I  dati  personali
          contenuti  nelle  certificazioni  anagrafiche  non  possono
          costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
          del contratto di convivenza. 
              56.  Il  contratto  di  convivenza  non   puo'   essere
          sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
          inseriscano termini o condizioni, questi si hanno  per  non
          apposti. 
              57. II contratto di convivenza e' affetto  da  nullita'
          insanabile che puo' essere  fatta  valere  da  chiunque  vi
          abbia interesse se concluso: 
                a)  in  presenza  di  un  vincolo  matrimoniale,   di
          un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; 
                b) in violazione del comma 36; 
                c) da persona minore di eta'; 
                d) da persona interdetta giudizialmente; 
                e) in caso di condanna per il delitto di cui all'art.
          88 del codice civile. 
              58. Gli effetti del  contratto  di  convivenza  restano
          sospesi  in  pendenza  del  procedimento  di   interdizione
          giudiziale o nel caso di rinvio  a  giudizio  o  di  misura
          cautelare disposti per il delitto di cui  all'art.  88  del
          codice civile, fino a quando non sia  pronunciata  sentenza
          di proscioglimento. 
              59. Il contratto di convivenza si risolve per: 
                a) accordo delle parti; 
                b) recesso unilaterale; 
                c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o  tra
          un convivente ed altra persona; 
                d) morte di uno dei contraenti. 
              60. La risoluzione  del  contratto  di  convivenza  per
          accordo delle parti o per recesso unilaterale  deve  essere
          redatta  nelle  forme  di  cui  al  comma  51.  Qualora  il
          contratto di convivenza preveda,  a  norma  del  comma  53,
          lettera c), il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei
          beni, la sua risoluzione determina  lo  scioglimento  della
          comunione medesima e si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui alla sezione III  del  capo  VI  del
          titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in  ogni
          caso ferma  la  competenza  del  notaio  per  gli  atti  di
          trasferimento  di  diritti   reali   immobiliari   comunque
          discendenti dal contratto di convivenza. 
              61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di
          convivenza il professionista che  riceve  o  che  autentica
          l'atto e' tenuto, oltre che  agli  adempimenti  di  cui  al
          comma  52,  a  notificarne   copia   all'altro   contraente
          all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui  la
          casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del
          recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',
          deve contenere il termine, non inferiore a novanta  giorni,
          concesso al convivente per lasciare l'abitazione. 
              62. Nel caso di cui alla lettera c) del  comma  59,  il
          contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve
          notificare all'altro contraente, nonche' al  professionista
          che ha ricevuto o autenticato il contratto  di  convivenza,
          l'estratto di matrimonio o di unione civile. 
              63. Nel caso di cui alla lettera d) del  comma  59,  il
          contraente superstite o gli eredi del  contraente  deceduto
          devono notificare  al  professionista  che  ha  ricevuto  o
          autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto
          di morte affinche'  provveda  ad  annotare  a  margine  del
          contratto  di   convivenza   l'avvenuta   risoluzione   del
          contratto  e  a  notificarlo  all'anagrafe  del  comune  di
          residenza. 
              64. Dopo l'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n.  218,
          e' inserito il seguente: 
              «Art.  30-bis  (Contratti  di  convivenza). -   1.   Ai
          contratti di  convivenza  si  applica  la  legge  nazionale
          comune   dei   contraenti.   Ai   contraenti   di   diversa
          cittadinanza si applica  la  legge  del  luogo  in  cui  la
          convivenza e' prevalentemente localizzata. 
              2. Sono fatte salve  le  norme  nazionali,  europee  ed
          internazionali  che  regolano  il  caso   di   cittadinanza
          plurima». 
              65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il
          giudice stabilisce il diritto del  convivente  di  ricevere
          dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato
          di bisogno e non sia in  grado  di  provvedere  al  proprio
          mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per
          un periodo proporzionale alla  durata  della  convivenza  e
          nella misura determinata ai sensi  dell'art.  438,  secondo
          comma, del codice  civile.  Ai  fini  della  determinazione
          dell'ordine degli obbligati  ai  sensi  dell'art.  433  del
          codice civile, l'obbligo alimentare del convivente  di  cui
          al presente comma e' adempiuto con precedenza sui  fratelli
          e sorelle. 
              66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1
          a 35 del presente articolo,  valutati  complessivamente  in
          3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro
          per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno  2018,  in
          9,8 milioni di euro per l'anno 2019,  in  11,7  milioni  di
          euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, in 15,8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  in  17,9
          milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3  milioni  di  euro
          per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2025, si provvede: 
                a) quanto a 3,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
          1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di  euro
          per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro  per
          l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6
          milioni di euro per l'anno 2024 e  a  16  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                b) quanto a 6,7 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni, per gli anni 2017 e  2018,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              67. Ai sensi dell'art. 17, comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sulla   base   dei   dati   comunicati
          dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri  di  natura
          previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11  a  20
          del presente articolo e riferisce  in  merito  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Nel caso  si  verifichino  o
          siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto  alle
          previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentito  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  provvede,  con  proprio  decreto,  alla
          riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
          finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
          monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
          aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'art.
          21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
              68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
          senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
          alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
          cui al comma 67. 
              69.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942,  n.  81,
          S.O. 
              Il decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270  (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          legge 30 luglio 1998, n. 274), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. 
              Il  Capo  II  della  legge  27  gennaio  2012,   n.   3
          (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,  nonche'
          di composizione delle crisi da  sovraindebitamento),  reca:
          «Procedimenti    di    composizione    della    crisi    da
          sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio». 
              - Si riportano gli articoli  1120,  1121  e  1136,  del
          codice civile: 
              «Art.  1120  (Innovazioni).  -  I  condomini,  con   la
          maggioranza  indicata  dal  quinto  comma  dell'art.  1136,
          possono  disporre   tutte   le   innovazioni   dirette   al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni. 
              I condomini, con la maggioranza  indicata  dal  secondo
          comma dell'art. 1136, possono disporre le innovazioni  che,
          nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
                1) le opere e gli interventi volti  a  migliorare  la
          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 
                2) le opere e gli interventi previsti  per  eliminare
          le  barriere  architettoniche,  per  il  contenimento   del
          consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o
          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia
          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti
          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del
          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un
          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare
          o di altra idonea superficie comune; 
                3) l'installazione di impianti centralizzati  per  la
          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via
          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per
          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non
          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione
          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di
          farne uso secondo il loro diritto. 
              L'amministratore  e'  tenuto  a  convocare  l'assemblea
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo
          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di
          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere
          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di
          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,
          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino
          proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
              Sono  vietate  le  innovazioni   che   possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.». 
              «Art.  1121  (Innovazioni  gravose  o  voluttuarie).  -
          Qualora l'innovazione importi una  spesa  molto  gravosa  o
          abbia  carattere  voluttuario  rispetto  alle   particolari
          condizioni e all'importanza dell'edificio,  e  consista  in
          opere, impianti o manufatti suscettibili  di  utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 
              Se   l'utilizzazione   separata   non   e'   possibile,
          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza
          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda
          sopportarne integralmente la spesa. 
              Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i  loro
          eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque  tempo,
          partecipare  ai  vantaggi  dell'innovazione,   contribuendo
          nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.». 
              «Art. 1136  (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni). - L'assemblea in  prima  convocazione
          e'  regolarmente  costituita  con  l'intervento  di   tanti
          condomini  che  rappresentino  i  due  terzi   del   valore
          dell'intero edificio e la maggioranza dei  partecipanti  al
          condominio. 
              Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
          voti che rappresenti la  maggioranza  degli  intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio. 
              Se  l'assemblea  in   prima   convocazione   non   puo'
          deliberare per mancanza di numero  legale,  l'assemblea  in
          seconda convocazione delibera in  un  giorno  successivo  a
          quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci  giorni
          dalla medesima.  L'assemblea  in  seconda  convocazione  e'
          regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
          che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
          edificio e un terzo  dei  partecipanti  al  condominio.  La
          deliberazione e'  valida  se  approvata  dalla  maggioranza
          degli intervenuti con un numero  di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
              Le deliberazioni che concernono la nomina e  la  revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie     che     esorbitano      dalle      attribuzioni
          dell'amministratore   medesimo,   le   deliberazioni    che
          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni
          straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
          agli articoli 1117-quater, 1120,  secondo  comma,  1122-ter
          nonche' 1135, terzo comma, devono essere  sempre  approvate
          con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
          articolo. 
              Le deliberazioni di cui all'art. 1120, primo  comma,  e
          all'art. 1122-bis, terzo  comma,  devono  essere  approvate
          dall'assemblea con un numero di  voti  che  rappresenti  la
          maggioranza degli intervenuti ed almeno  i  due  terzi  del
          valore dell'edificio. 
              L'assemblea non puo'  deliberare,  se  non  consta  che
          tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 
              Delle  riunioni  dell'assemblea  si   redige   processo
          verbale    da    trascrivere    nel     registro     tenuto
          dall'amministratore.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  1  (Oggetto  e  ambito   di   applicazione).   -
          (Omissis). 
              2. Le disposizioni del presente  codice  si  applicano,
          altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
                a) appalti di  lavori,  di  importo  superiore  ad  1
          milione  di  euro,  sovvenzionati  direttamente  in  misura
          superiore   al   50   per    cento    da    amministrazioni
          aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
          delle seguenti attivita': 
                  1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 
                  2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
          sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,   edifici
          scolastici e universitari e edifici  destinati  a  funzioni
          pubbliche; 
                b) appalti  di  servizi  di  importo  superiore  alle
          soglie di cui all'art.  35  sovvenzionati  direttamente  in
          misura  superiore  al  50  per  cento  da   amministrazioni
          aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a  un
          appalto di lavori di cui alla lettera a). 
                c) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          lavori    pubblici    che    non    sono    amministrazioni
          aggiudicatrici; 
                d) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                e)  lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte   di
          soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
          altro titolo  abilitativo,  che  assumono  in  via  diretta
          l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo
          totale o parziale del contributo previsto per  il  rilascio
          del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  e
          dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
          ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
          L'amministrazione che rilascia il permesso di  costruire  o
          altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in  relazione
          alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,  l'avente
          diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
          stessa, in  sede  di  richiesta  del  suddetto  titolo,  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica  delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  indice  una
          gara con le modalita' previste dall'art. 60 o  61.  Oggetto
          del contratto, previa acquisizione del progetto  definitivo
          in sede di  offerta,  sono  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
          distintamente   il   corrispettivo   richiesto    per    la
          progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e  per
          i costi della sicurezza. 
              (Omissis).».