Art. 22 
 
 
              Interventi di riparazione e ricostruzione 
               degli immobili danneggiati o distrutti 
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili   danneggiati   o   distrutti   dall'evento   sismico   sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle
zone di  classificazione  sismica  1,  2  e  3  quando  ricorrono  le
condizioni per la concessione del beneficio, a: 
    a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare
ed assoggettare a trasformazione urbana,  gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti
dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e
ripristino, per tali immobili, l'intervento  di  miglioramento  o  di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza
compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia
dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle
disposizioni (( concernenti la resistenza  ))  alle  azioni  sismiche
eventualmente  emanate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    b) riparare, ripristinare, demolire o  ricostruire  gli  immobili
«di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli  ad  uso
scolastico danneggiati o  distrutti  dall'evento  sismico.  Per  tali
immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi
delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
    c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento  sismico.
Per  tali  immobili,  l'intervento  di  miglioramento  sismico   deve
conseguire  il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2,
          commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  recante  «Primi
          elementi  in   materia   di   criteri   generali   per   la
          classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e  di
          normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  ottobre  2003,  n.
          252. 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28.