Art. 23 
 
 
                 Interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Al fine di favorire il rientro nelle  unita'  immobiliari  e  il
ritorno alle normali condizioni  di  vita  e  di  lavoro  nei  Comuni
interessati dagli eventi sismici di cui all'art. 17, per gli  edifici
con danni lievi non classificati agibili secondo la  procedura  AeDES
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  243
del 18 ottobre  2014,  che  necessitano  soltanto  di  interventi  di
immediata  riparazione  di  carattere  non  strutturale,  i  soggetti
interessati possono, previa  presentazione  di  apposito  progetto  e
asseverazione da parte di un professionista abilitato  che  documenti
il nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui all'art. 17 e lo
stato della struttura, (( e attesti la valutazione economica  ))  del
danno,  effettuare  l'immediato  ripristino  della  agibilita'  degli
edifici e delle strutture. 
  2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare  singole  unita'
immobiliari.  In  tal  caso,  il  professionista   incaricato   della
progettazione assevera la rispondenza  dell'intervento  all'obiettivo
di cui allo stesso comma 1. 
  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2,  sono
adottate  misure  operative  per  l'attuazione  degli  interventi  di
immediata esecuzione di cui al comma 1. 
  4. I soggetti  interessati,  con  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  anche  in
deroga all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni
di cui all'art. 17 dell'avvio dei lavori  edilizi  di  riparazione  o
ripristino, da eseguire  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 18,  comma  2,  nonche'
dei  contenuti   generali   della   pianificazione   territoriale   e
urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione  del
progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore
dei lavori e dell'impresa  esecutrice,  purche'  le  costruzioni  non
siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi  per
i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando
o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto  delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a  quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti  interessati,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'inizio   dei   lavori,
provvedono a presentare la documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio  dei  lavori  di  riparazione  o
ripristino  e  che  sia   comunque   necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio  e
dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di  contributo,  nonche'  la  decadenza  dal  contributo  per
l'autonoma  sistemazione   eventualmente   percepito   dal   soggetto
interessato. 
  5. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente
affidati a imprese: 
    a)  che  risultino  aver   presentato   domanda   di   iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'art. 29, e fermo  restando  quanto  previsto
dallo stesso, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione  di  cui
all'art. 89 del  ((  codice  di  cui  al  ))  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
    b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi
e previdenziali come attestato dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
    c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che  siano  in
possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 (( del codice  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )). 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi  di  cui  all'art.  25  fino  alla  definizione  delle  relative
procedure. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
          maggio 2011 (Approvazione del modello  per  il  rilevamento
          dei danni,  pronto  intervento  e  agibilita'  per  edifici
          ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
          di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
          maggio 2011, n. 113, S.O. n. 123. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  8
          luglio 2014 (Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)
          per il rilievo del danno e  la  valutazione  di  agibilita'
          nell'emergenza      post-sismica       e       approvazione
          dell'aggiornamento  del  modello  per  il  rilevamento  dei
          danni, pronto intervento e agibilita' per edifici  ordinari
          nell'emergenza  post-sismica  e  del  relativo  manuale  di
          compilazione), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2014, n. 243. 
              - Si riporta l'art. 6-bis, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia (Testo A): 
              «Art. 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione  di
          inizio  lavori  asseverata).  -  1.  Gli   interventi   non
          riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10  e  22,
          sono  realizzabili  previa  comunicazione,  anche  per  via
          telematica,    dell'inizio    dei    lavori    da     parte
          dell'interessato  all'amministrazione   competente,   fatte
          salve le  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,  dei
          regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
          vigente, e comunque nel rispetto delle altre  normative  di
          settore aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'
          edilizia e, in particolare, delle  norme  antisismiche,  di
          sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di   quelle
          relative all'efficienza energetica, di tutela  dal  rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale
          l'elaborato progettuale e la comunicazione  di  inizio  dei
          lavori  asseverata  da  un  tecnico  abilitato,  il   quale
          attesta, sotto la propria  responsabilita',  che  i  lavori
          sono conformi agli strumenti  urbanistici  approvati  e  ai
          regolamenti edilizi vigenti, nonche' che  sono  compatibili
          con la normativa  in  materia  sismica  e  con  quella  sul
          rendimento  energetico  nell'edilizia  e  che  non  vi   e'
          interessamento delle parti  strutturali  dell'edificio;  la
          comunicazione contiene,  altresi',  i  dati  identificativi
          dell'impresa   alla   quale   si   intende   affidare    la
          realizzazione dei lavori. 
              3.  Per  gli  interventi  soggetti  a  CILA,   ove   la
          comunicazione  di  fine  lavori  sia   accompagnata   dalla
          prescritta  documentazione  per  la  variazione  catastale,
          quest'ultima  e'   tempestivamente   inoltrata   da   parte
          dell'amministrazione   comunale   ai   competenti    uffici
          dell'Agenzia delle entrate. 
              4. Le regioni a statuto ordinario: 
                a) possono estendere la disciplina di cui al presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dal comma 1; 
                b) disciplinano le  modalita'  di  effettuazione  dei
          controlli, anche a campione e  prevedendo  sopralluoghi  in
          loco. 
              5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio  dei
          lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a  1.000  euro.
          Tale sanzione e' ridotta di due terzi se  la  comunicazione
          e' effettuata  spontaneamente  quando  l'intervento  e'  in
          corso di esecuzione.». 
              - Si riporta l'art. 146,  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137): 
              «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.   I   proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'art. 142, o in  base  alla  legge,  a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui  all'art.  167,
          commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
          sanatoria   successivamente   alla   realizzazione,   anche
          parziale, degli interventi.  L'autorizzazione  e'  efficace
          per  un  periodo  di  cinque   anni,   scaduto   il   quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5.  Il  parere  del
          soprintendente,    all'esito    dell'approvazione     delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'art. 149, comma  1,  alla  stregua  dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'art. 140, comma 2, entro il termine  di  quarantacinque
          giorni dalla ricezione degli atti.  Il  soprintendente,  in
          caso di  parere  negativo,  comunica  agli  interessati  il
          preavviso di  provvedimento  negativo  ai  sensi  dell'art.
          10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Entro  venti
          giorni  dalla  ricezione  del   parere,   l'amministrazione
          provvede in conformita'. 
              9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla  ricezione
          degli atti da parte del  soprintendente  senza  che  questi
          abbia  reso   il   prescritto   parere,   l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2008,  su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono  stabilite  procedure  semplificate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed estrazione incidenti sui beni  di  cui  all'art.
          134. 
              [15. ABROGATO dall'art. 4, comma 16, lettera e), n. 8),
          del decreto-legge. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre  Europeo
          - Prime disposizioni urgenti per  l'economia),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.] 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta  l'art.  89,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in
          materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
          1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
              «Art. 89 (Autocertificazione). - 1. Fuori dei  casi  in
          cui e' richiesta l'informazione antimafia  e  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  88,  comma  4-bis,   i   contratti   e
          subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi   o   forniture
          dichiarati  urgenti   ed   i   provvedimenti   di   rinnovo
          conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono  stipulati,
          autorizzati o  adottati  previa  acquisizione  di  apposita
          dichiarazione con la quale l'interessato  attesti  che  nei
          propri confronti non sussistono le  cause  di  divieto,  di
          decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all'art.   67.   La
          dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita'  di
          cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. La predetta dichiarazione e'  resa  dall'interessato
          anche quando gli atti  e  i  provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione riguardano: 
                a)   attivita'   private,   sottoposte    a    regime
          autorizzatorio,   che   possono   essere   intraprese    su
          segnalazione certificata di inizio attivita' da  parte  del
          privato alla pubblica amministrazione competente; 
                b) attivita' private sottoposte alla  disciplina  del
          silenzio-assenso,  indicate  nella  tabella  C  annessa  al
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  aprile   1992,   n.   300,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta l'art. 8, del  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali   30   gennaio   2015
          (Semplificazione  in  materia   di   documento   unico   di
          regolarita' contributiva (DURC): 
              «Art. 8 (Cause ostative alla regolarita'). - 1. Ai fini
          del godimento di benefici  normativi  e  contributivi  sono
          ostative alla regolarita',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma
          1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  le  violazioni
          di natura previdenziale  ed  in  materia  di  tutela  delle
          condizioni  di  lavoro  individuate  nell'allegato  A,  che
          costituisce parte integrante del presente decreto, da parte
          del  datore  di  lavoro  o  del   dirigente   responsabile,
          accertate    con     provvedimenti     amministrativi     o
          giurisdizionali definitivi,  inclusa  la  sentenza  di  cui
          all'art. 444 del codice di  procedura  penale.  Non  rileva
          l'eventuale     successiva     sostituzione     dell'autore
          dell'illecito. 
              2. Il godimento dei benefici normativi  e  contributivi
          di cui all'art. 1, comma  1175,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' definitivamente  precluso  per  i  periodi
          indicati nell'allegato A  ed  a  tal  fine  non  rileva  la
          riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale. 
              3. Le cause ostative di cui al comma 1  non  sussistono
          qualora il procedimento penale sia  estinto  a  seguito  di
          prescrizione obbligatoria ai  sensi  degli  articoli  20  e
          seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
          e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.
          124, ovvero di oblazione ai  sensi  degli  articoli  162  e
          162-bis del codice penale. 
              4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato
          e' tenuto  ad  autocertificare  alla  competente  Direzione
          territoriale del lavoro, che  ne  verifica  a  campione  la
          veridicita', l'inesistenza a suo carico  di  provvedimenti,
          amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine  alla
          commissione delle violazioni di cui all'allegato A,  ovvero
          il decorso  del  periodo  indicato  dallo  stesso  allegato
          relativo a ciascun illecito. 
              5. Le cause ostative  alla  regolarita'  sono  riferite
          esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata
          in  vigore  del  decreto  ministeriale  24   ottobre   2007
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 279 del 30 novembre 2007.». 
              - Si riporta l'art.  84,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  84  (Sistema  unico  di   qualificazione   degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8,  i  soggetti
          esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di  importo
          pari o superiore a 150.000 euro, provano  il  possesso  dei
          requisiti di qualificazione di cui  all'art.  83,  mediante
          attestazione da parte degli appositi organismi  di  diritto
          privato autorizzati dall'ANAC. 
              2. L'ANAC, con il decreto di cui all'art. 83, comma  2,
          individua,  altresi',  livelli  standard  di  qualita'  dei
          controlli che le societa' organismi di  attestazione  (SOA)
          devono effettuare, con particolare riferimento a quelli  di
          natura   non   meramente   documentale.   L'attivita'    di
          monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
          standard di qualita'  comporta  l'esercizio  di  poteri  di
          diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione  o  la
          decadenza dall'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          da parte dell'ANAC. 
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
              4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
                a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.
          80   che   costituisce   presupposto    ai    fini    della
          qualificazione; 
                b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
          finanziaria e tecniche e  professionali  indicati  all'art.
          83;  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'   quello
          relativo al decennio antecedente la data di  sottoscrizione
          del  contratto  con  la  SOA  per  il  conseguimento  della
          qualificazione;  tra  i   requisiti   tecnico-organizzativi
          rientrano i certificati rilasciati alle imprese  esecutrici
          da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli  organismi  di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti; 
                c)  il  possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di
          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da
          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della
          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17000; 
                d)  il  possesso  di  certificazione  del  rating  di
          impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83,  comma
          10. 
              4-bis. Gli  organismi  di  cui  al  comma  1  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.
          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore
          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della
          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne
          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini
          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
          di subappalto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera  g),
          per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
          dall'ANAC,   l'iscrizione    perde    efficacia    ed    e'
          immediatamente cancellata. 
              5. Il sistema unico di qualificazione  degli  esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
              6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
          fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
          qualsiasi  documento  ritenuto  necessario.  I  poteri   di
          vigilanza e di controllo sono esercitati anche su  motivata
          e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
          una  stazione  appaltante.  Le  stazioni  appaltanti  hanno
          l'obbligo  di  effettuare  controlli,  almeno  a  campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita'  stabilite  nelle  linee   guida.   I   controlli
          effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
          positivo di valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
          premialita' di cui all'art. 38. 
              7.  Per  gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'art.  83,  la  stazione  appaltante   puo'   richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
                a)      alla      verifica      della       capacita'
          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce
          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,
          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti
          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche
          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in
          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa
          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
          antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
                b) alla verifica della  capacita'  professionale  per
          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
              8.  Le  linee  guida  di  cui  al   presente   articolo
          disciplinano i casi e le  modalita'  di  sospensione  o  di
          annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
          autorizzazioni degli organismi di  attestazione.  Le  linee
          guida   disciplinano,   altresi',   i   criteri   per    la
          determinazione   dei   corrispettivi   dell'attivita'    di
          qualificazione, in rapporto all'importo complessivo  ed  al
          numero delle categorie  generali  o  specializzate  cui  si
          richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche  alla
          necessaria riduzione  degli  stessi  in  caso  di  consorzi
          stabili nonche' per le microimprese e le  piccole  e  medie
          imprese. 
              9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
          dei  controlli  sull'attivita'  di  attestazione  posta  in
          essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico  sul
          proprio sito  il  criterio  e  il  numero  di  controlli  a
          campione  da  effettuare  annualmente  sulle   attestazioni
          rilasciate dalle SOA. 
              10. La violazione delle disposizioni delle linee  guida
          e' punita con le sanzione previste dall'art. 213, comma 13.
          Per le violazioni di cui  al  periodo  precedente,  non  e'
          ammesso il pagamento in  misura  ridotta.  L'importo  della
          sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
          sulla base dei  criteri  generali  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
          criteri di proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'
          della fattispecie. Nei casi piu' gravi,  in  aggiunta  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
              11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita' strutturale indicati nelle linee guida. 
              12. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate  ai  sensi  dell'art.  38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
              12-bis. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore
          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in
          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno
          quinquennale, fatto salvo  quanto  disposto  all'art.  146,
          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
          tali funzioni.».