Art. 24 
 
 
                    Procedura per la concessione 
                    e l'erogazione dei contributi 
 
  1. Fuori dai casi disciplinati dall'art. 23, comma 4, l'istanza  di
concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati  di
cui all'art. 21, comma 2, ai Comuni di  cui  all'art.  17  unitamente
alla richiesta del titolo abilitativo necessario  in  relazione  alla
tipologia   dell'intervento    progettato.    Alla    domanda    sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria  per
il rilascio del titolo edilizio: 
    a)  relazione  tecnica  asseverata  a  firma  di   professionista
abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'art. 30,  attestante
la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti  agli  eventi
sismici di cui all'art. 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES,
se disponibile, o l'ordinanza di sgombero; 
    b) progetto degli interventi proposti,  con  l'indicazione  delle
attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti
all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto; 
    (( b-bis) indicazione dell'impresa affidataria  dei  lavori,  con
allegata documentazione relativa alla sua  selezione  e  attestazione
del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia )). 
  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a
norma della  vigente  legislazione,  il  Comune  rilascia  il  titolo
edilizio. 
  3. I Comuni  di  cui  all'art.  17,  verificata  la  spettanza  del
contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la
documentazione relativa  all'individuazione  dell'impresa  esecutrice
dei lavori di cui all'art. 21, comma 13, trasmettono  al  Commissario
straordinario la proposta di  concessione  del  contributo  medesimo,
comprensivo delle spese tecniche. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  o  suo  delegato  definisce  il
procedimento con decreto di concessione del contributo  nella  misura
accertata e ritenuta congrua. I contributi  sono  erogati,  a  valere
sulle risorse di cui all'art. 19, sulla base di stati di  avanzamento
lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di
servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
interventi ammessi a contributo. 
  5.  La  struttura  commissariale  procede  con   cadenza   mensile,
avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche  della  Campania,
Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione  sugli  interventi
per i  quali  sia  stato  adottato  il  decreto  di  concessione  dei
contributi a  norma  del  presente  articolo,  previo  sorteggio  dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento  dei  contributi
complessivamente concessi. Qualora dalle  predette  verifiche  emerga
che i  contributi  sono  stati  concessi  in  carenza  dei  necessari
presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non  corrispondono  a
quelli per i quali e' stato concesso il  contributo,  il  Commissario
straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del
decreto di concessione dei contributi  e  provvede  a  richiedere  la
restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 
  6. Con atti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria  delle  relative  pratiche,  anche
prevedendo  la  dematerializzazione  con  l'utilizzo  di  piattaforme
informatiche. 
  7.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   Amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.