Art. 25 
 
 
               Definizione delle procedure di condono 
 
  1. Al fine di dare  attuazione  alle  disposizioni  ((  di  cui  al
presente capo )), i Comuni di cui all'art. 17, comma  1,  definiscono
le istanze di condono relative agli immobili distrutti o  danneggiati
dal sisma del 21 agosto 2017, presentate  ai  sensi  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla (( legge 24 novembre 2003, n. 326  )),  pendenti
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Per  la
definizione delle  istanze  di  cui  al  presente  articolo,  trovano
esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV  e  V  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  (( 1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1  sono  definite
previo  rilascio  del  parere  favorevole  da  parte   dell'autorita'
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le  istanze
di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'art. 32, commi  17  e
27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 )). 
  2. I comuni di cui all'art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante
l'indizione di apposite (( conferenze di servizi )), ad assicurare la
conclusione dei procedimenti volti all'esame delle  predette  istanze
di condono, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  ((  Entro  lo  stesso
termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di
cui  all'art.  32  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
)). 
  3. Il procedimento per la concessione dei contributi (( di  cui  al
presente capo )) e' sospeso nelle more dell'esame  delle  istanze  di
condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette
istanze. (( Il contributo comunque non spetta per la  parte  relativa
ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in  materia  di
          controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
          recupero e sanatoria delle opere  abusive),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53, S.O.. 
              La  legge  23  dicembre  1994,  n.   724   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza  pubblica),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.  n.
          174. 
              I Capi IV e V della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47
          (Norme   in    materia    di    controllo    dell'attivita'
          urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria  delle
          opere abusive), recano, rispettivamente:  «Opere  sanabili.
          Soggetti  legittimati.  Conservazione  dei  rapporti  sorti
          sulla base di decreti-legge non convertiti»,  «Disposizioni
          finali». 
              - Si riporta l'art. 32, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e per la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326: 
              «Art. 32 (Misure per la  riqualificazione  urbanistica,
          ambientale   e    paesaggistica,    per    l'incentivazione
          dell'attivita'  di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,
          nonche' per la definizione degli illeciti edilizi  e  delle
          occupazioni di aree demaniali). - 1. Al fine  di  pervenire
          alla  regolarizzazione  del  settore  e'   consentito,   in
          conseguenza del condono di cui  al  presente  articolo,  il
          rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle
          opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. 
              2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
          della disciplina regionale ai principi contenuti nel  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in  conformita'  al
          titolo V della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  e  comunque  fatte
          salve le competenze delle autonomie locali sul governo  del
          territorio. 
              3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del  rilascio
          del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
          articolo e dalle normative regionali. 
              4. Sono in ogni caso fatte salve  le  competenze  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. 
              5. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il  supporto
          alle amministrazioni  comunali  ai  fini  dell'applicazione
          della presente normativa e  per  il  coordinamento  con  la
          legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724, e successive modifiche e integrazioni. 
              [6. ABROGATO dall'art. 2, comma 70, della  24  dicembre
          2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
          a decorrere dal 1° gennaio 2004] 
              7. Al comma 1 dell'art. 141 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
                «c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
          di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.». 
              8. All'art. 141 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo  il  comma  2,  e'
          inserito il seguente: 
                «2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio». 
              9. (Abrogato). 
              10. Per la realizzazione di un programma di  interventi
          di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
          idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di  euro
          per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono individuate le aree comprese nel  programma.  Su  tali
          aree,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, d'intesa con i soggetti  pubblici  interessati,
          predispone  un  programma  operativo  di  interventi  e  le
          relative modalita' di attuazione. 
              11. (Abrogato). 
              12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  la  Cassa   depositi   e   prestiti   e'
          autorizzata a mettere a disposizione l'importo  massimo  di
          50 milioni di euro per la  costituzione,  presso  la  Cassa
          stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo  per  le
          demolizioni delle opere  abusive,  per  la  concessione  ai
          comuni e ai soggetti titolari dei poteri  di  cui  all'art.
          27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle  modalita'  di
          cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662 e all'art. 41, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi  relativi
          agli interventi di demolizione delle  opere  abusive  anche
          disposti  dall'autorita'  giudiziaria  e   per   le   spese
          giudiziarie, tecniche e amministrative  connesse  (**).  Le
          anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
          spese di gestione  del  Fondo,  sono  restituite  al  Fondo
          stesso in  un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  secondo
          modalita' e condizioni stabilite con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le  somme
          riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In  caso  di
          mancato pagamento spontaneo del credito,  l'amministrazione
          comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai  sensi
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
          somme anticipate non siano rimborsate  nei  tempi  e  nelle
          modalita' stabilite, il Ministro dell'interno  provvede  al
          reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone  le
          relative somme  dai  fondi  del  bilancio  dello  Stato  da
          trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. 
              13. Le attivita' di monitoraggio e  di  raccolta  delle
          informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo  edilizio
          di competenza del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   fanno    capo    all'Osservatorio    nazionale
          dell'abusivismo edilizio. Il  Ministero  collabora  con  le
          regioni  al  fine  di  costituire  un  sistema  informativo
          nazionale necessario anche per la redazione della relazione
          al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile
          1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          giugno  1985,  n.  298.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'interno, sono aggiornate le  modalita'  di  redazione,
          trasmissione,   archiviazione    e    restituzione    delle
          informazioni contenute nei rapporti  di  cui  all'art.  31,
          comma 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata
          una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e  di  0,4
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
              14.  Per  le  opere  eseguite  da  terzi  su  aree   di
          proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale,
          ad esclusione del demanio marittimo,  lacuale  e  fluviale,
          nonche' dei terreni gravati da diritti di  uso  civico,  il
          rilascio del titolo abilitativo edilizio  in  sanatoria  da
          parte  dell'ente  locale  competente  e'   subordinato   al
          rilascio  della  disponibilita'  da   parte   dello   Stato
          proprietario, per  il  tramite  dell'Agenzia  del  demanio,
          rispettivamente, a cedere a titolo  oneroso  la  proprieta'
          dell'area  appartenente  al  patrimonio  disponibile  dello
          Stato  su  cui   insiste   l'opera   ovvero   a   garantire
          onerosamente il  diritto  al  mantenimento  dell'opera  sul
          suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
          dello Stato. 
              15.  La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad
          ottenere  la  disponibilita'  dello  Stato  alla   cessione
          dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero  il
          riconoscimento al diritto al  mantenimento  dell'opera  sul
          suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
          dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre  2004
          e il  10  dicembre  2004,  alla  filiale  dell'Agenzia  del
          demanio     territorialmente     competente,      corredata
          dell'attestazione  del  pagamento  all'erario  della  somma
          dovuta a titolo di indennita' per  l'occupazione  pregressa
          delle aree, determinata applicando i parametri di cui  alla
          allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
          comunque non superiore alla  prescrizione  quinquennale.  A
          tale  domanda  deve   essere   allegata,   in   copia,   la
          documentazione relativa all'illecito  edilizio  di  cui  ai
          commi 32 e 35. Entro  il  30  aprile  2005,  inoltre,  deve
          essere   allegata   copia   della   denuncia   in   catasto
          dell'immobile e del relativo frazionamento. 
              16.   La   disponibilita'   alla   cessione   dell'area
          appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
          il diritto a mantenere l'opera sul  suolo  appartenente  al
          demanio o al patrimonio  indisponibile  dello  Stato  viene
          espressa   dalla   filiale   dell'Agenzia    del    demanio
          territorialmente competente entro il 31 maggio 2005.  Resta
          ferma  la  necessita'   di   assicurare,   anche   mediante
          specifiche  clausole  degli   atti   di   vendita   o   dei
          provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
          dell'opera, il libero accesso al mare, con  il  conseguente
          diritto pubblico di passaggio. 
              17. Nel  caso  di  aree  soggette  ai  vincoli  di  cui
          all'art. 32  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  la
          disponibilita'  alla  cessione  dell'area  appartenente  al
          patrimonio disponibile ovvero a riconoscere  il  diritto  a
          mantenere l'opera sul suolo appartenente al  demanio  o  al
          patrimonio indisponibile  dello  Stato  e'  subordinata  al
          parere favorevole da  parte  dell'Autorita'  preposta  alla
          tutela del vincolo. 
              18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti  al
          patrimonio   disponibile   dello   Stato   devono    essere
          perfezionate entro  il  31  dicembre  2006,  a  cura  della
          filiale   dell'Agenzia   del    demanio    territorialmente
          competente previa presentazione da  parte  dell'interessato
          del titolo abilitativo  edilizio  in  sanatoria  rilasciato
          dall'ente locale competente,  ovvero  della  documentazione
          attestante  la  presentazione  della  domanda,   volta   ad
          ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
          quale e' intervenuto il silenzio-assenso con l'attestazione
          dell'avvenuto  pagamento  della  connessa  oblazione,  alle
          condizioni previste dal presente articolo. 
              19. Il prezzo di acquisto delle  aree  appartenenti  al
          patrimonio  disponibile   e'   determinato   applicando   i
          parametri di  cui  alla  Tabella  B  allegata  al  presente
          decreto ed e' corrisposto  in  due  rate  di  pari  importo
          scadenti, rispettivamente,  il  30  giugno  2005  e  il  31
          dicembre 2005. 
              19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
          al patrimonio disponibile dello  Stato,  per  le  quali  e'
          stato  rilasciato  il  titolo   abilitativo   edilizio   in
          sanatoria  da  parte  dell'ente  locale  competente,   sono
          inalienabili per un periodo di cinque anni  dalla  data  di
          perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
          quali insistono le opere medesime. 
              20. Il  provvedimento  formale  di  riconoscimento  del
          diritto al mantenimento dell'opera sulle aree  del  demanio
          dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato  a
          cura    della    filiale    dell'Agenzia    del     demanio
          territorialmente competente  entro  il  31  dicembre  2006,
          previa presentazione della documentazione di cui  al  comma
          18. Il diritto e' riconosciuto per una  durata  massima  di
          anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori  di
          mercato. 
              21. - 24 (Abrogati). 
              25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V  della  legge
          28 febbraio 1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, come ulteriormente  modificate  dall'art.  39
          della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e   successive
          modificazioni  e   integrazioni,   nonche'   dal   presente
          articolo, si applicano alle  opere  abusive  che  risultino
          ultimate  entro  il  31  marzo  2003  e  che  non   abbiano
          comportato ampliamento del manufatto superiore  al  30  per
          cento della volumetria della costruzione originaria  o,  in
          alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
          disposizioni  trovano  altresi'  applicazione  alle   opere
          abusive realizzate nel termine  di  cui  sopra  relative  a
          nuove costruzioni residenziali non superiori a 750  mc  per
          singola  richiesta  di  titolo  abilitativo   edilizio   in
          sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
          complessivamente i 3.000 metri cubi. 26. Sono  suscettibili
          di sanatoria edilizia  le  tipologie  di  illecito  di  cui
          all'allegato 1: 
                a)  numeri  da  1  a   3,   nell'ambito   dell'intero
          territorio nazionale, fermo restando quanto  previsto  alla
          lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
          e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a  vincolo  di  cui
          all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 
                b) numeri 4, 5  e  6,  nelle  aree  non  soggette  ai
          vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
          47, in attuazione di legge  regionale,  da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  la   quale   e'   determinata   la
          possibilita',   le   condizioni   e   le   modalita'    per
          l'ammissibilita' a sanatoria di  tali  tipologie  di  abuso
          edilizio. 
              27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32  e
          33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  le  opere  abusive
          non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: 
                a) siano state eseguite  dal  proprietario  o  avente
          causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti  di
          cui agli articoli 416-bis, 648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale o da terzi per suo conto; 
                b)  non  sia  possibile  effettuare  interventi   per
          l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
          per i comuni secondo quanto indicato  dalla  ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  20  marzo  2003,  n.
          3274, pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003; 
                c) non sia  data  la  disponibilita'  di  concessione
          onerosa dell'area di proprieta' dello Stato  o  degli  enti
          pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
          all'art. 32 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  ed  al
          presente decreto; 
                d) siano state  realizzate  su  immobili  soggetti  a
          vincoli imposti sulla base di leggi statali e  regionali  a
          tutela  degli  interessi  idrogeologici   e   delle   falde
          acquifere, dei beni ambientali e  paesistici,  nonche'  dei
          parchi  e  delle  aree  protette  nazionali,  regionali   e
          provinciali qualora istituiti  prima  della  esecuzione  di
          dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita'  del  titolo
          abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
          e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; 
                e) siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati
          monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
          o dichiarati  di  interesse  particolarmente  rilevante  ai
          sensi degli articoli 6  e  7  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490; 
                f) fermo restando  quanto  previsto  della  legge  21
          novembre    2000,    n.    353,     e     indipendentemente
          dall'approvazione del piano regionale di  cui  al  comma  1
          dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000,  il  comune
          subordina il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio  in
          sanatoria alla verifica che le opere non insistano su  aree
          boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
          dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria  e'
          sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
          anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
          che le aree interessate dall'abuso  edilizio  siano  state,
          nell'ultimo  decennio,  percorse  da  uno  o  piu'  incendi
          boschivi; 
                g) siano state realizzate  nei  porti  e  nelle  aree
          appartenenti al  demanio  marittimo,  lacuale  e  fluviale,
          nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico. 
              28.  I  termini  previsti  dalle   disposizioni   sopra
          richiamate e decorrenti dalla data  di  entrata  in  vigore
          dell'art. 39 della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e
          successive modificazioni e integrazioni, ove  non  disposto
          diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di
          entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  quanto  non
          previsto   dal   presente   decreto   si   applicano,   ove
          compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28  febbraio
          1985, n. 47, e al predetto art. 39. 
              29. Il procedimento di sanatoria  degli  abusi  edilizi
          posti in essere dalla persona imputata di uno  dei  delitti
          di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del  codice
          penale, o da terzi per suo  conto,  e'  sospeso  fino  alla
          sentenza  definitiva  di  non  luogo  a  procedere   o   di
          proscioglimento  o  di   assoluzione.   Non   puo'   essere
          conseguito il  titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria
          degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
          condanna per i delitti  sopra  indicati.  Fatti  salvi  gli
          accertamenti di ufficio in ordine alle  condanne  riportate
          nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
          del   comune,   il   richiedente   deve   attestare,    con
          dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui  all'art.  46
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non  avere  carichi
          pendenti in relazione  ai  delitti  di  cui  agli  articoli
          416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 
              30. Qualora l'amministratore di beni  immobili  oggetto
          di sequestro o di confisca ai sensi della legge  31  maggio
          1965,  n.  575,  autorizzato  dal  giudice  competente   ad
          alienare taluno di detti  beni,  puo'  essere  autorizzato,
          altresi',  dal  medesimo  giudice,  sentito   il   pubblico
          ministero,  a  riattivare  il  procedimento  di   sanatoria
          sospeso.   In   tal   caso   non   opera   nei    confronti
          dell'amministratore o del terzo acquirente  il  divieto  di
          rilascio del titolo abilitativo edilizio  in  sanatoria  di
          cui al comma 29. 
              31. Il rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio  in
          sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 
              32. La domanda relativa alla definizione  dell'illecito
          edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
          dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
          comune competente, a pena di decadenza, tra  l'11  novembre
          2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente  alla  dichiarazione
          di cui al modello allegato e alla documentazione di cui  al
          comma 35. 
              33. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, emanano  norme  per
          la definizione del procedimento amministrativo relativo  al
          rilascio del titolo abilitativo  edilizio  in  sanatoria  e
          possono   prevederne,   tra    l'altro,    un    incremento
          dell'oblazione fino al  massimo  del  10  per  cento  della
          misura determinata nella tabella  C  allegata  al  presente
          decreto,  ai  fini   dell'attivazione   di   politiche   di
          repressione degli abusi edilizi  e  per  la  promozione  di
          interventi di riqualificazione dei  nuclei  interessati  da
          fenomeni di abusivismo edilizio, nonche'  per  l'attuazione
          di quanto previsto dall'art. 23  della  legge  28  febbraio
          1985, n. 47. 
              34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
          si applica quanto previsto dall'art.  37,  comma  2,  della
          legge 28 febbraio 1985, n.  47.  Con  legge  regionale  gli
          oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
          sanatoria possono essere incrementati fino al  massimo  del
          100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano  gli
          insediamenti abusivi entro i  quali  gli  oneri  concessori
          sono  determinati   nella   misura   dei   costi   per   la
          realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria  necessarie,  nonche'  per  gli  interventi   di
          riqualificazione igienico-sanitaria  e  ambientale  attuati
          dagli enti  locali.  Coloro  che  in  proprio  o  in  forme
          consortili, nell'ambito delle zone  perimetrate,  intendano
          eseguire in tutto o in parte  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni,  secondo  le  disposizioni  tecniche  dettate
          dagli  uffici  comunali,  possono   detrarre   dall'importo
          complessivo quanto gia' versato, a titolo di  anticipazione
          degli oneri concessori, di cui alla tabella D  allegata  al
          presente decreto. Con legge regionale, ai  sensi  dell'art.
          29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
          presente articolo, sono disciplinate le relative  modalita'
          di attuazione. 
              35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
          dalla seguente documentazione: 
                a)  dichiarazione  del  richiedente  resa  ai   sensi
          dell'art. 47, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          con  allegata  documentazione  fotografica,   dalla   quale
          risulti la descrizione delle opere per le quali  si  chiede
          il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato  dei
          lavori relativo; 
                b) qualora l'opera abusiva supera i 450  metri  cubi,
          da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
          opere e una certificazione redatta da un tecnico  abilitato
          all'esercizio  della  professione  attestante   l'idoneita'
          statica delle opere eseguite; 
                c) ulteriore documentazione eventualmente  prescritta
          con norma regionale. (166) 
              36. La  presentazione  nei  termini  della  domanda  di
          definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
          corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
          da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
          di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio  1985,
          n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei  mesi  si
          prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante. 
              37.  Il  pagamento  degli  oneri  di  concessione,   la
          presentazione della documentazione  di  cui  al  comma  35,
          della  denuncia  in  catasto,  della   denuncia   ai   fini
          dell'imposta comunale degli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove  dovute,
          delle denunce ai fini della tassa per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  solidi  urbani  e  per  l'occupazione  del   suolo
          pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso  del
          termine di ventiquattro mesi da tale data senza  l'adozione
          di un provvedimento  negativo  del  comune,  equivalgono  a
          titolo abilitativo edilizio in sanatoria.  Se  nei  termini
          previsti  l'oblazione  dovuta  non  e'  stata   interamente
          corrisposta o e' stata  determinata  in  forma  dolosamente
          inesatta,   le   costruzioni   realizzate   senza    titolo
          abilitativo  edilizio  sono  assoggettate   alle   sanzioni
          richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
          giugno 2001, n. 380. 
              38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
          oneri  concessori,  nonche'  le   relative   modalita'   di
          versamento, sono disciplinate nell'allegato 1  al  presente
          decreto. 
              39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non  si
          applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art.
          39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              40. Alla istruttoria  della  domanda  di  sanatoria  si
          applicano i  medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per  il
          rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come  disciplinati
          dalle Amministrazioni comunali per le medesime  fattispecie
          di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle  domande
          di   sanatoria    edilizia    puo'    essere    determinato
          dall'Amministrazione comunale un  incremento  dei  predetti
          diritti e oneri fino ad un massimo  del  10  per  cento  da
          utilizzare con le modalita' di cui all'art.  2,  comma  46,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  Per  l'attivita'
          istruttoria  connessa  al  rilascio  delle  concessioni  in
          sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri  di
          cui al precedente  periodo,  per  progetti  finalizzati  da
          svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. 
              41. Al fine di incentivare la definizione delle domande
          di sanatoria presentate ai  sensi  del  presente  articolo,
          nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio  1985,
          n. 47, e successive modificazioni,  e  dell'art.  39  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
          il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
          dell'oblazione, ai sensi  dell'art.  35,  comma  14,  della
          citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
          devoluto    al    comune    interessato.    Con     decreto
          interdipartimentale del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
          sono stabilite le modalita' di  applicazione  del  presente
          comma. 
              42. All'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
          comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                «4. Le proposte di varianti di  recupero  urbanistico
          possono essere presentate da parte di soggetti  pubblici  e
          privati, con allegato un  piano  di  fattibilita'  tecnico,
          economico,  giuridico  e  amministrativo,  finalizzato   al
          finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di  opere
          di urbanizzazione primaria e secondaria e per  il  recupero
          urbanistico ed  edilizio,  volto  al  raggiungimento  della
          sostenibilita'  ambientale,  economica  e   sociale,   alla
          coesione degli abitanti dei nuclei edilizi  inseriti  nelle
          varianti e alla  rivitalizzazione  delle  aree  interessate
          dall'abusivismo edilizio.». 
              43. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e'
          sostituito dal seguente: 
                «32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). -
          1. Fatte salve le fattispecie  previste  dall'art.  33,  il
          rilascio del titolo abilitativo edilizio in  sanatoria  per
          opere  eseguite  su  immobili  sottoposti  a   vincolo   e'
          subordinato  al  parere  favorevole  delle  amministrazioni
          preposte alla  tutela  del  vincolo  stesso.  Qualora  tale
          parere non venga formulato dalle  suddette  amministrazioni
          entro centottanta giorni dalla data  di  ricevimento  della
          richiesta di  parere,  il  richiedente  puo'  impugnare  il
          silenzio-rifiuto.  Il  rilascio  del   titolo   abilitativo
          edilizio estingue anche il  reato  per  la  violazione  del
          vincolo. Il parere non e' richiesto  quando  si  tratti  di
          violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la  cubatura
          o la superficie coperta che non eccedano  il  2  per  cento
          delle misure prescritte. 
              2. Sono  suscettibili  di  sanatoria,  alle  condizioni
          sottoindicate, le opere insistenti su aree  vincolate  dopo
          la loro esecuzione e che risultino: 
                a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
          e successive modificazioni, e dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  quando  possano
          essere collaudate secondo  il  disposto  del  quarto  comma
          dell'art. 35; 
                b)  in  contrasto  con  le  norme  urbanistiche   che
          prevedono la destinazione ad edifici pubblici  od  a  spazi
          pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni  delle
          varianti di recupero di cui al capo III; 
                c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale
          1°  aprile  1968,  n.  1404,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16,
          17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n.  190,  e  successive
          modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano
          minaccia alla sicurezza del traffico. 
              3. Qualora non si verifichino le condizioni di  cui  al
          comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 33. 
              4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma
          1 si applica quanto previsto dall'art.  20,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380. Il motivato dissenso espresso da  una  amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale, ivi inclusa  la  soprintendenza
          competente, alla tutela del patrimonio storico artistico  o
          alla tutela della salute preclude il  rilascio  del  titolo
          abilitativo edilizio in sanatoria. 
              5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta'
          di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo  che
          abiliti  al  godimento  del  suolo,   il   rilascio   della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato    anche    alla    disponibilita'    dell'ente
          proprietario  a  concedere  onerosamente,  alle  condizioni
          previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del
          suolo su cui  insiste  la  costruzione.  La  disponibilita'
          all'uso del suolo, anche se gravato di  usi  civici,  viene
          espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
          il  termine  di  centottanta  giorni  dalla  richiesta.  La
          richiesta di disponibilita' all'uso del suolo  deve  essere
          limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
          della sanatoria e alle pertinenze strettamente  necessarie,
          con un massimo di tre volte rispetto all'area  coperta  dal
          fabbricato.  Salve  le   condizioni   previste   da   leggi
          regionali,   il   valore   e'   stabilito   dalla   filiale
          dell'Agenzia del demanio competente per territorio per  gli
          immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge
          e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  con
          riguardo al valore del  terreno  come  risultava  all'epoca
          della  costruzione  aumentato  dell'importo  corrispondente
          alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
          le famiglie  di  operai  ed  impiegati,  al  momento  della
          determinazione di detto valore. L'atto  di  disponibilita',
          regolato  con  convenzione  di  cessione  del  diritto   di
          superficie per una durata  massima  di  anni  sessanta,  e'
          stabilito dall'ente proprietario non  oltre  sei  mesi  dal
          versamento dell'importo come sopra determinato. 
              6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra
          quelle di cui all'art. 21 della legge 17  agosto  1942,  n.
          1150, il rilascio della concessione o della  autorizzazione
          in  sanatoria  e'  subordinato  alla   acquisizione   della
          proprieta' dell'area stessa previo versamento  del  prezzo,
          che e' determinato dall'Agenzia del territorio in  rapporto
          al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 
              7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai  sensi
          del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380». 
              43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
          concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n.
          47, e 23 dicembre 1994,  n.  724,  non  si  applicano  alle
          domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi. 
              44.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le  parole:
          «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione». 
              45.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le  parole:
          « 18 aprile 1962,  n.  167  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni» sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  in
          tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle
          prescrizioni degli strumenti urbanistici». 
              46.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto,  in
          fine, il  seguente  periodo:  «Per  le  opere  abusivamente
          realizzate su immobili dichiarati monumento  nazionale  con
          provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o  dichiarati   di
          interesse  particolarmente  importante   ai   sensi   degli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.
          490, o su beni di interesse archeologico,  nonche'  per  le
          opere  abusivamente  realizzate  su  immobili  soggetti   a
          vincolo o  di  inedificabilita'  assoluta  in  applicazione
          delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
          regione, del comune o delle altre autorita'  preposte  alla
          tutela,  ovvero  decorso   il   termine   di   180   giorni
          dall'accertamento dell'illecito, procede alla  demolizione,
          anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi
          55 e 56 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 
              47. Le sanzioni  pecuniarie  di  cui  all'art.  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, sono incrementate del cento per cento. 
              48. - 49 (Soppressi). 
              49-bis. All'art. 54, comma 16, della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: «Tali spese, limitatamente  agli
          esercizi finanziari 2002  e  2003,  sono  reiscritte  nella
          competenza degli esercizi successivi  a  quello  terminale,
          sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
          esercizio finanziario successivo alla prima  iscrizione  in
          bilancio». 
              49-ter. L'art. 41 del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art. 41 (Demolizione di opere abusive) - 1.  Entro  il
          mese  di  dicembre  di  ogni  anno  il   dirigente   o   il
          responsabile del servizio trasmette  al  prefetto  l'elenco
          delle opere non  sanabili  per  le  quali  il  responsabile
          dell'abuso non ha  provveduto  nel  termine  previsto  alla
          demolizione e al ripristino dei luoghi e  indica  lo  stato
          dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
          comma   6   dell'art.   31.   Nel   medesimo   termine   le
          amministrazioni statali e regionali  preposte  alla  tutela
          trasmettono  al  prefetto  l'elenco  delle  demolizioni  da
          eseguire.  Gli  elenchi   contengono,   tra   l'altro,   il
          nominativo  dei  proprietari  e  dell'eventuale   occupante
          abusivo,  gli  estremi  di  identificazione  catastale,  il
          verbale di consistenza delle opere  abusive  e  l'eventuale
          titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto,  entro
          trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma
          1, provvede agli  adempimenti  conseguenti  all'intervenuto
          trasferimento della  titolarita'  dei  beni  e  delle  aree
          interessate,   notificando   l'avvenuta   acquisizione   al
          proprietario e al responsabile dell'abuso. 3.  L'esecuzione
          della  demolizione  delle  opere   abusive,   compresa   la
          rimozione delle macerie e gli  interventi  a  tutela  della
          pubblica incolumita', e' disposta dal prefetto. I  relativi
          lavori sono affidati, anche a  trattativa  privata  ove  ne
          sussistano  i  presupposti,  ad  imprese   tecnicamente   e
          finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche  avvalersi,
          per il tramite dei  provveditorati  alle  opere  pubbliche,
          delle  strutture  tecnico-operative  del  Ministero   della
          difesa,  sulla  base  di  apposita  convenzione   stipulata
          d'intesa  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti ed il Ministro della difesa». 
              49-quater. All'art.  48  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente comma: 
              «3-ter. Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante
          vigilanza sull'attivita' edilizia, e'  fatto  obbligo  alle
          aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
          sia imputabile la stipulazione dei  relativi  contratti  di
          somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e'
          ubicato l'immobile le richieste  di  allaccio  ai  pubblici
          servizi effettuate per gli immobili, con indicazione  della
          concessione edilizia  ovvero  della  autorizzazione  ovvero
          degli altri titoli abilitativi,  ovvero  della  istanza  di
          concessione in sanatoria presentata, corredata dalla  prova
          del pagamento per intero delle somme  dovute  a  titolo  di
          oblazione. L'inosservanza di  tale  obbligo  comporta,  per
          ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro  10.000
          ad euro 50.000 nei confronti delle  aziende  erogatrici  di
          servizi pubblici, nonche' la sanzione  pecuniaria  da  euro
          2.582 ad euro 7.746 nei  confronti  del  funzionario  della
          azienda erogatrice cui sia imputabile la  stipulazione  dei
          contratti. 
              50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24,
          si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti  commi,  per
          gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2006, mediante quota parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dal presente articolo. Tali somme  sono  versate,
          per ciascuno dei predetti anni,  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere rassegnate  alle  pertinenti  unita'
          previsionali di  base,  anche  di  nuova  istituzione,  dei
          Ministeri interessati. Per la restante  parte  degli  oneri
          relativi all'anno 2006 si provvede con  quota  parte  delle
          entrate  recate   dal   presente   decreto.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».